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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19034/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Con atto trasmesso via PEC il 6/05/2025 il difensore ha formalizzato la rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto l'atto di rinuncia rituale e ha emesso declaratoria di inammissibilità del ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spinelli impugnava l'ordinanza del Tribunale di Taranto (che aveva parzialmente accolto il riesame avverso l'ordinanza del Gip del 27/12/2024, annullando il provvedimento solo con riferimento al capo g) della rubrica provvisoria e confermandolo per il resto in termini di gravità indiziaria e misura cautelare). Nel ricorso per Cassazione l'indagato, tramite difensori, deduceva: incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto; nullità delle sommarie informazioni e delle ispezioni telefoniche svolte nei confronti dei coimputati Rinaldi e Carbotti; insussistenza del reato di autoriciclaggio relativo al capo e); difetto delle esigenze cautelari e violazione dei criteri di scelta della misura.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata per sanzionare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia rituale e per disporre la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle Ammende. Implica che, esaurita la regolarità formale della rinuncia, la Corte non entra nel merito e applica le conseguenze previste dall'art. 616.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se formale e rituale (anche tramite PEC), determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni dedotte.
  • Quando viene dichiarata la rinuncia rituale, il giudice di legittimità può condannare il rinunciante al pagamento delle spese e infliggere la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. a favore della Cassa delle Ammende.
  • Le questioni sostanziali sollevate nel ricorso (es. incompetenza territoriale, nullità di atti, insussistenza del reato, mancanza di esigenze cautelari) restano irrilevanti se l'impugnazione è ritualmente rinunciata: non ottengono accertamento in Cassazione.
  • La trasmissione della rinuncia via PEC è valida a condizione che sia documentata e conforme ai requisiti formali; è opportuno verificare tempestivamente l'efficacia dell'atto prima di fare affidamento sulla prosecuzione del gravame.
  • Per evitare la perdita della possibilità di ottenere pronunce su profili sostanziali, il difensore dovrebbe valutare la rinuncia rispetto alle possibili conseguenze economiche (spese e ammenda) e procedurali, e considerare alternative processuali (p.es. riformulare o limitare i motivi) prima di rinunciare.

Testo integrale

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