Sentenza n. 9028/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza 1. Ottemperanza sentenza del TAR Lazio n. 22315 del 14/10/2025 notificata in data 10/12/2025 2. in via subordinata annullamento del provvedimento Prot. N. -OMISSIS- adottato dalla Commissione Medica Locale presso l'ASL Roma, 1, notificato al ricorrente in pari data 3. domanda di condanna al risarcimento dei danni e domanda cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione Medica Locale che, in riedizione del potere dopo precedenti annullamenti, ha confermato la validità annuale della patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto in via principale l'ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lazio n. 22315 del 14 ottobre 2025, che aveva dichiarato nullo per violazione o elusione del giudicato un precedente provvedimento della Commissione Medica Locale; in subordine ha chiesto l'annullamento del nuovo provvedimento del 22 dicembre 2025, nonché il risarcimento dei danni e, cautelarmente, la sospensione dell'atto. La Commissione aveva nuovamente limitato a un anno la validità della patente, richiamando le Linee di indirizzo COMLAS sulla valutazione dell'idoneità alla guida di soggetti con uso o abuso di alcol. Il ricorrente ha dedotto: nullità per violazione o elusione del giudicato e violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 331 del d.lgs. 495/1992; eccesso e sviamento di potere, illogicità e contraddittorietà, violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di proporzionalità e di divieto di aggravamento, sostenendo che le Linee COMLAS non fossero vincolanti; contraddittorietà tra il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica e la limitazione temporale della patente; natura sostanzialmente sanzionatoria della limitazione, in assenza di un effettivo rischio di recidiva; abdicazione alla discrezionalità tecnica mediante l'impiego di valutazioni standardizzate e non individualizzate.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e, conseguentemente, anche la domanda risarcitoria; le spese sono state compensate. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 331, comma 2, del d.lgs. 495/1992 imponga una motivazione adeguata quando la Commissione riduce la durata della patente rispetto al termine ordinario, ma ha giudicato tale obbligo rispettato nel caso concreto. Il nuovo provvedimento non si è limitato a un richiamo astratto alle Linee COMLAS: ha indicato la loro natura tecnico-scientifica, i criteri elaborati da specialisti e il percorso di controlli previsto per i soggetti con alcolemia superiore a 0,80 e inferiore a 1,5 g/l. La Commissione ha inoltre individualizzato la decisione considerando la negatività degli esami di laboratorio e degli accertamenti specialistici, l'esito dell'anamnesi e l'inserimento del conducente nella classe di rischio 2, con rischio medio di recidiva. Pur riconoscendo l'idoneità alla guida, l'amministrazione poteva limitare temporalmente la validità del titolo per finalità cautelari e preventive, non sanzionatorie. La Commissione aveva anzi esteso da sei mesi a un anno il periodo indicato dalle Linee per il controllo successivo, valorizzando favorevolmente la situazione individuale. Il Collegio ha escluso che gli esami negativi eliminassero automaticamente il rischio di ricaduta nell'abuso di alcol e ha ritenuto ragionevole la progressiva dilatazione dei controlli, finalizzata a conciliare la prevenzione con il ritorno alla durata ordinaria della patente. L'effetto conformativo delle precedenti sentenze, consistente nella riedizione del potere mediante una motivazione adeguata e individualizzata, è stato quindi ritenuto correttamente assolto. Non è stata ravvisata alcuna violazione o elusione del giudicato, né i dedotti vizi di eccesso di potere, sproporzione, contraddittorietà o rinuncia alla discrezionalità tecnica.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La domanda di ottemperanza è stata proposta ai sensi della disciplina processuale sull'esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo.
art. 21-septies l. 241/1990
Il ricorrente ne ha invocato la nullità per violazione o elusione del giudicato, ma il TAR ha escluso che il nuovo provvedimento integrasse tale vizio.
art. 21-octies l. 241/1990
Il ricorrente lo ha richiamato per dedurre l'annullabilità dell'atto; il TAR ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato valutato congiuntamente alla specifica previsione dell'art. 331, comma 2, del d.lgs. 495/1992.
art. 331, comma 2, d.lgs. 495/1992
Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.
La riduzione della durata della patente rispetto al termine ordinario richiede una motivazione adeguata; tale requisito è soddisfatto quando la Commissione espone i criteri tecnico-scientifici utilizzati e li applica alla concreta situazione sanitaria e comportamentale dell'interessato.
art. 126 d.lgs. 285/1992
Individua la durata ordinaria della validità della patente, rispetto alla quale la Commissione può prevedere una conferma per un termine inferiore se adeguatamente motivata.
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992
La condotta di guida con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 g/l è stata utilizzata per collocare il conducente nella classe di rischio medio.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 285/1992
È richiamato nel provvedimento quale ulteriore riferimento normativo per la condotta di guida in stato di ebbrezza considerata dalla Commissione.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità è stato ritenuto non sufficiente a superare la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta dalla Commissione.
art. 1 l. 241/1990
I principi di proporzionalità e di divieto di aggravamento invocati dal ricorrente non risultano violati, poiché la limitazione è stata ritenuta cautelare, preventiva e calibrata sul rischio individuale.
Massime di principio
- Quando una Commissione Medica Locale riduce la durata della validità della patente rispetto al termine ordinario, deve fornire una motivazione adeguata, riferita sia ai criteri tecnico-scientifici utilizzati sia agli elementi individuali del conducente.
- Il richiamo a linee di indirizzo tecnico-scientifiche non vincolanti non determina, di per sé, l'illegittimità della decisione della Commissione Medica Locale, purché tali indicazioni siano utilizzate come supporto alla valutazione tecnica e siano applicate mediante un esame concreto e individualizzato.
- Il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica alla guida non impedisce di limitare temporalmente la validità della patente: l'idoneità può essere accompagnata da controlli periodici e da una durata ridotta del titolo quando ciò sia giustificato da finalità cautelari e preventive.
- La negatività degli esami e l'assenza di ulteriori indicatori attuali di abuso alcolico non escludono automaticamente il rischio di recidiva; la Commissione può fondare una limitazione temporale anche su dati epidemiologici e valutazioni tecnico-scientifiche attendibili, purché adeguatamente riferite al caso concreto.
- L'effetto conformativo di una sentenza che annulla un precedente provvedimento per difetto di motivazione è assolto quando l'amministrazione riedita il potere mediante una nuova decisione adeguatamente motivata e individualizzata, senza riprodurre il vizio già accertato.
- La limitazione temporale della patente adottata per monitorare nel tempo il rischio di recidiva nell'abuso di alcol ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, se è finalizzata a programmare controlli progressivamente dilazionati e al successivo ripristino della durata ordinaria del titolo.
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