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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14610/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha disposto la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare (concessa dal Tribunale di Sorveglianza il 7-8 maggio 2024) a seguito dell'esecuzione nei confronti dello Stifani di una misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Lecce il 5 novembre 2025 per reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Magistrato ha ritenuto che, essendo tali fatti antecedenti all'ammissione alla misura alternativa e non definitivi (assenza di condanna irrevocabile), non potessero rientrare nell'art. 51-ter ord. pen. e, non potendo applicare l'art. 51-bis, abbia utilizzato in via analogica l'art. 68 della legge n. 689/1981 (norma sulle pene sostitutive) per sospendere la misura alternativa fino al venir meno della misura cautelare. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che il Magistrato ha errato sotto il profilo della competenza e dell'applicazione della norma: avrebbe dovuto applicare l'art. 51-ter ord. pen., non ricorrendo i presupposti per un uso analogico dell'art. 68, e trasferire la decisione al Tribunale di Sorveglianza secondo la procedura prevista dall'art. 51-ter.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il Magistrato di sorveglianza abbia illegittimamente applicato in via analogica l'art. 68 legge n. 689/1981, norma relativa a pene sostitutive e non alle misure alternative dell'ordinamento penitenziario. La Corte ha stabilito che la norma pertinente è l'art. 51-ter ord. pen., che disciplina la comunicazione al Tribunale di Sorveglianza e la possibile sospensione provvisoria (con ordinamento dell'accompagnamento in istituto) lasciando la decisione definitiva al Tribunale. Ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal Magistrato, dagli atti emerge che le condotte contestate ricomprendono il periodo anche successivo all'ammissione alla misura alternativa, per cui la valutazione sulla revoca/prosecuzione spetta al Tribunale. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza per l'ulteriore corso secondo l'art. 51-ter.

Norme richiamate

  • art. 68 legge n. 689 del 1981

    art. 68 legge n. 689/1981

    Norma sulle sanzioni sostitutive che prevede la sospensione delle pene sostitutive in caso di sopravvenienza di misura cautelare o restrittiva; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non sia applicabile, neppure per via analogica, alle misure alternative della detenzione domiciliare

  • art. 51-ter ord. pen.

    art. 51-ter ordinamento penitenziario

    Disciplina la procedura da seguire quando la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di revoca: obbliga la comunicazione al Tribunale di Sorveglianza, consente al Magistrato una sospensione provvisoria e limita la durata provvisoria in attesa della decisione del Tribunale, che è l'organo competente a decidere sulla prosecuzione, sostituzione o revoca

  • art. 51-bis ord. pen.

    art. 51-bis ordinamento penitenziario

    Norma riferita a ipotesi diverse (reati oggetto di sentenza definitiva) e ritenuta non applicabile nel caso di contestazioni ancora provvisorie e non definitive

  • art. 47-ter ord. pen.

    art. 47-ter ordinamento penitenziario

    Prevede l'ammissione a misure alternative; nel caso in esame la detenzione domiciliare era stata concessa ai sensi di questa norma dal Tribunale di Sorveglianza

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal Magistrato per giustificare un utilizzo analogico della norma, rimarcato dalla Corte come insufficientemente motivato per estendere l'ambito di applicazione dell'art. 68

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiama i criteri di censura in cassazione (inosservanza e contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto fondati i rilievi del ricorrente sotto questi profili

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sugli stupefacenti; indicata nell'ordinanza cautelare come capo di imputazione rilevante ai fini della valutazione sui comportamenti contestati allo Stifani

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis.1 codice penale

    Aggravante contestata congiuntamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; rilevante per la gravità dei fatti contestati nell'ordinanza cautelare

  • art. 47-ter, commi 1-bis e 7

    art. 47-ter, commi 1-bis e 7 ordinamento penitenziario

    Richiamati nella motivazione della Procura Generale per la gestione del procedimento e la competenza di trasmissione degli atti; confermano il quadro normativo delle misure alternative e della relativa competenza

Massime di principio

  • Quando una persona sta eseguendo una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) e sopraggiunge una misura cautelare detentiva, la disciplina da seguire è quella dell'art. 51-ter ord. pen.: il Magistrato di sorveglianza comunica al Tribunale di Sorveglianza e può disporre una sospensione provvisoria, ma la decisione definitiva su prosecuzione, sostituzione o revoca è del Tribunale
  • Non è ammessa l'applicazione analogica dell'art. 68 della legge n. 689/1981 (che riguarda sanzioni sostitutive) alle misure alternative dell'ordinamento penitenziario: gli ambiti normativi sono distinti e comportano conseguenze diverse per l'interessato
  • La sospensione disposta dal Magistrato può essere provvisoria e limitata nei termini (art. 51-ter, comma 2): la misura perde efficacia se il Tribunale non decide entro il termine previsto; non spetta al Magistrato decidere definitivamente sulla revoca
  • Se le condotte contestate con la misura cautelare si protraggono o ricadono anche nel periodo di esecuzione della misura alternativa, esse possono costituire elemento per la valutazione di revoca/continuazione e devono essere valutate dal Tribunale di Sorveglianza
  • In presenza di contestazioni non definitive (assenza di sentenza irrevocabile), le norme che disciplinano la revoca delle misure alternative (art. 51-ter) sono preferibili rispetto a quelle che presuppongono condanne definitive (art. 51-bis)
  • Nel dubbio o in presenza di valutazioni probatorie aperte, operano i principi di tutela a favore dell'imputato/condannato (favor rei): le scelte procedurali non devono ingenerare svantaggi ingiustificati rispetto alla posizione dell'interessato
  • La competenza per la decisione definitiva sulla revoca di misure alternative è del Tribunale di Sorveglianza (organo collegiale), non del Magistrato di Sorveglianza, salvo poteri limitati e temporanei previsti dalla legge

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