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Sentenza

Sentenza n. 1481/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, diniego del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Bologna e silenzio-rigetto del Consiglio Nazionale Forense

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organi disciplinari forensi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto copia del fascicolo storico-disciplinare di un avvocato, degli atti di un procedimento disciplinare co-intestato a due professionisti e del fascicolo relativo a un procedimento davanti al CNF, prospettando la necessità di conoscere tali documenti in vista di possibili pretese risarcitorie connesse alla lesione dell'onore, del decoro e della reputazione professionale dei denuncianti in un procedimento penale per calunnia, definito in appello per prescrizione. Ha impugnato i dinieghi e il silenzio-rigetto deducendo la sussistenza dei presupposti dell'accesso e chiedendo di considerare tempestivo il deposito, effettuato il 25 maggio 2026, in luogo del 22 maggio 2026, sul rilievo che il primo tentativo telematico sarebbe stato rifiutato dal sistema per la presenza di file non ammissibili. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inesistenza o invalidità della notifica eseguita dal ricorrente mediante la propria PEC, senza ufficiale giudiziario e senza utilizzare un indirizzo risultante da pubblici elenchi, nonché la tardività del deposito. È stata inoltre contestata, nei confronti del CNF, la riferibilità degli atti richiesti alla sua disponibilità e la novità della richiesta relativa al fascicolo del procedimento CNF. Nel merito, è stata dedotta l'assenza di un interesse concreto e attuale e di un nesso di strumentalità necessaria tra documenti richiesti ed esigenze difensive, non essendo stata indicata un'azione giudiziaria concretamente da proporre né dimostrata la pendenza di un giudizio. Il CNF ha anche sostenuto l'inaccessibilità degli atti disciplinari in quanto formati nell'esercizio di attività giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso sia per profili processuali sia per infondatezza nel merito. Ha ritenuto non superabile l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica: la facoltà di notificazione tramite PEC prevista dalla l. 53/1994 è riservata agli avvocati e ai procuratori legali e presuppone, comunque, l'utilizzo di un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi; tali condizioni non risultavano rispettate. Per effetto del rinvio dell'art. 39 c.p.a., avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 137 c.p.c., che affida le notificazioni, salvo diversa previsione, all'ufficiale giudiziario. Il ricorso è stato inoltre ritenuto non ritualmente radicato perché depositato il 25 maggio 2026, oltre il termine decadenziale di trenta giorni scaduto il 22 maggio 2026; il TAR ha escluso che il deposito telematico dovesse essere differito al primo giorno lavorativo successivo, essendo possibile depositare anche il sabato e la domenica e non essendo stata fornita una giustificazione della dilazione. Nel merito, il TAR ha escluso che gli atti dei procedimenti disciplinari siano radicalmente sottratti all'accesso per la loro natura giurisdizionale: la natura riservata degli atti può comportare una valutazione più rigorosa della legittimazione e delle modalità di accesso, mentre una limitazione è giustificabile solo in presenza delle specifiche eccezioni relative, in particolare, a dati sensibili o sensibilissimi. Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale, non avendo nemmeno prospettato l'azione giudiziaria che intenderebbe proporre né provato la pendenza di un giudizio; la domanda era quindi priva dei presupposti necessari per l'accoglimento. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e per la difesa personale del richiedente.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.a.

    Ne deriva che, operando il rinvio previsto dall’art. 39 c.p.a., nella fattispecie in esame avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 137 del c.p.c. secondo il quale “Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere”.

    Il rinvio dell'art. 39 c.p.a. alle norme del codice di procedura civile comporta, in assenza di una valida disciplina speciale applicabile, l'applicazione delle regole dell'art. 137 c.p.c. sulle notificazioni tramite ufficiale giudiziario.

  • art. 137 c.p.c.

    Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

    La notificazione degli atti processuali deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario quando non ricorra una diversa modalità validamente prevista dalla legge.

  • l. 53/1994

    la quale, però, disciplina la ‘Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali’, riservandola a tali due categorie di professionisti e, comunque, precisando che essa “può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, condizione, quest’ultima, che non risulta essere stata rispettata.

    La notificazione via PEC secondo la l. 53/1994 è riservata agli avvocati e ai procuratori legali e richiede l'utilizzo di un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    una limitazione del diritto di accesso potrebbe giustificarsi soltanto in relazione alle specifiche eccezioni individuate dall’ultimo periodo dell’art. 24, comma 7, cit., e quindi alla riservatezza di dati del professionista qualificabili come sensibili ovvero sensibilissimi, ipotesi che in concreto non si verifica

    La riservatezza degli atti disciplinari non determina un'esclusione generale dall'accesso; la limitazione può operare soltanto per le specifiche esigenze di tutela di dati sensibili o sensibilissimi previste dalla disciplina sull'accesso.

  • art. 22 l. 241/1990

    deve ritenersi totalmente mancante la dimostrazione dell’interesse concreto ed attuale alla conoscenza degli atti richiesti, non essendo nemmeno prospettata l’azione giudiziaria che il ricorrente intenderebbe proporre e tantomeno dimostrata la pendenza attuale di un giudizio.

    L'accesso documentale richiede la dimostrazione di un interesse concreto, attuale e collegato ai documenti richiesti; la mera prospettazione di possibili esigenze difensive future, senza indicazione dell'azione da intraprendere o prova di un giudizio pendente, non è sufficiente.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso amministrativo mediante PEC secondo la l. 53/1994 è validamente eseguita soltanto da soggetti abilitati dalla legge e nel rispetto dei requisiti formali previsti, tra cui l'utilizzo di un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi; in mancanza, trova applicazione la regola generale della notificazione tramite ufficiale giudiziario.
  • Il termine decadenziale per il deposito del ricorso non è prorogato al primo giorno lavorativo successivo quando la scadenza cada di venerdì e il deposito telematico sia tecnicamente possibile nel fine settimana; l'interessato deve fornire una specifica giustificazione dell'eventuale deposito successivo.
  • Gli atti dei procedimenti disciplinari forensi non sono esclusi in via generale dall'accesso documentale per il solo fatto di essere collegati a una funzione giurisdizionale o di avere natura riservata; la riservatezza impone una valutazione più rigorosa della legittimazione e delle modalità di accesso, con limitazioni giustificate dalle specifiche esigenze di tutela dei dati sensibili o sensibilissimi.
  • L'accesso difensivo richiede un interesse concreto e attuale e un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la tutela della posizione giuridica del richiedente; la mera eventualità di future pretese o la generica prospettazione di esigenze difensive, senza indicazione dell'azione da proporre o prova di un giudizio pendente, non soddisfa tale requisito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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