Cassazione Civile, Ordinanza n. 28122/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi erariali. La CTP aveva accolto il ricorso rilevando la decadenza dal potere impositivo e la nullità della notifica; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Agenzia delle entrate, ritenendo il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia perché le censure riguardavano l'agente della riscossione e dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo perché notificato a mezzo di posta privata. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more ha depositato atto di rinuncia, dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 in relazione alla cartella collegata alla controversia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della presentazione della domanda di definizione agevolata, ritenendo applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla definibilità agevolata delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento che costituisca primo ed unico atto di conoscenza della pretesa fiscale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
D.L. n. 119/2018, art. 6
La domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente è stata ritenuta idonea a giustificare l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis
La cartella impugnata derivava dal controllo automatizzato delle dichiarazioni e liquidava imposte calcolate sui dati forniti dal contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La cartella, quando rappresenti il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per contestazioni attinenti al merito della pretesa impositiva.
L. n. 136 del 2018
Norma di conversione del D.L. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga a seguito di adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge, comporta l'estinzione del giudizio.
- La cartella di pagamento che costituisce il primo e unico atto con cui il contribuente conosce la pretesa fiscale può essere impugnata anche per motivi inerenti al merito dell'imposizione, oltre che per vizi propri.
- Le controversie aventi ad oggetto tale tipo di cartella rientrano tra quelle definibili in via agevolata se ricorrono i presupposti normativi previsti dalla disciplina di condono.
- In presenza di rinuncia del ricorrente, le spese seguono la regola dell'estinzione e sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
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