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Sentenza

Sentenza n. 4955/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la prima deliberazione di non ammissione alla classe successiva e respinto i motivi aggiunti contro la deliberazione confermativa adottata dopo la rinnovazione dello scrutinio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la non ammissione di una studentessa alla classe successiva, deliberata dal Consiglio di classe al termine dell’anno scolastico 2024/2025 e successivamente confermata, all’unanimità, in sede di rinnovazione dello scrutinio disposta dal TAR in sede cautelare. La studentessa aveva riportato insufficienze in cinque materie e il voto di condotta pari a cinque decimi. In primo grado il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre sono stati respinti i motivi aggiunti contro il verbale confermativo. In appello sono stati dedotti tre motivi. Con il primo motivo è stata contestata la valutazione del comportamento per violazione di legge, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e della finalità educativa della sanzione. L’appellante ha sostenuto che la scuola non avrebbe considerato le condizioni personali della studentessa, avrebbe fondato il giudizio su contestazioni generiche e non circostanziate e non avrebbe adeguatamente valutato anche il contesto di episodi di bullismo di cui la studentessa sarebbe stata vittima. Con il secondo motivo è stata contestata l’applicazione del principio dell’atto plurimotivato e l’omessa pronuncia sulle censure relative alla valutazione del profitto. Secondo l’appellante, la motivazione concernente il comportamento e quella concernente l’apprendimento sarebbero state inscindibilmente collegate alla mancata individuazione e gestione del Bisogno Educativo Speciale, sicché il giudice avrebbe dovuto esaminare anche le contestazioni sul profitto. Con il terzo motivo sono state dedotte violazione della normativa sull’inclusione scolastica e sul diritto allo studio, sviamento, travisamento dei fatti e discriminazione indiretta, in relazione alla mancata attivazione di un Piano Didattico Personalizzato e di percorsi inclusivi. L’appellante ha sostenuto che la scuola avrebbe dovuto riconoscere il BES anche in assenza di certificazione formale e attivarsi autonomamente, mentre il TAR avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’iniziativa della famiglia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. In via preliminare ha accolto l’eccezione di tardività della memoria depositata dal Ministero il 26 maggio 2026, proposta dall’appellante il 29 maggio 2026, e ha escluso tale memoria dal materiale valutabile. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto non dimostrata la dedotta illegittimità delle sanzioni disciplinari e del voto di condotta. Dagli atti emergeva un quadro esteso e complesso di contestazioni, annotazioni e rilievi sulla condotta, ripetutamente condivisi con la famiglia. Le doglianze sulla genericità degli addebiti, sulla mancata considerazione della situazione personale e sulla sproporzione delle sanzioni sono state considerate infondate e generiche, sicché è stata condivisa la valutazione del TAR circa la non irragionevolezza del giudizio espresso dal Consiglio di classe. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito, poiché la legittimità della valutazione del comportamento era sufficiente a sostenere il provvedimento di non ammissione, avente natura plurimotivata. Il terzo motivo è stato respinto perché il TAR aveva correttamente rilevato che la scuola aveva interloquito più volte con la madre, segnalato le problematiche comportamentali e adottato iniziative di supporto, tra cui il tutoring individuale con lo psicologo scolastico e la proposta di partecipazione a un laboratorio di scrittura creativa. Inoltre, la relazione medica relativa alla misofonia era stata ottenuta soltanto alla fine di giugno 2025, dopo la comunicazione della non ammissione, e non era stata portata a conoscenza dell’istituto durante l’anno scolastico. La specifica difficoltà non risultava quindi dichiarata alla scuola nel periodo rilevante. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • l. 104/1992

    Richiamata dall’appellante quale normativa in materia di inclusione scolastica e diritto allo studio; il Consiglio di Stato ha respinto la censura relativa alla sua violazione.

  • d.lgs. 62/2017

    Richiamato dall’appellante in relazione alla valutazione scolastica e alla non ammissione; la censura è stata respinta.

  • Direttiva MIUR 27 dicembre 2012

    Richiamata dall’appellante quale fonte dell’obbligo scolastico di individuare i BES e predisporre un PDP; il giudice ha ritenuto non provata l’inerzia della scuola, considerato il dialogo con la famiglia e le iniziative di supporto adottate.

  • art. 58 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’istanza di revoca di una precedente ordinanza cautelare, che era stata respinta.

  • artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento di non ammissione alla classe successiva fondato su una pluralità di autonome ragioni, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento e consente al giudice di ritenere assorbite le censure riferite alle altre motivazioni.
  • Il giudizio scolastico sul comportamento non è irragionevole quando risulta fondato su un quadro complesso e reiterato di contestazioni, annotazioni e rilievi disciplinari, condivisi con la famiglia, ove le censure sulla genericità degli addebiti e sulla mancata contestualizzazione non siano sostenute da argomenti documentati.
  • La valutazione scolastica della condotta deve considerare il quadro personale dell’alunno, ma la dedotta omissione di tale valutazione non può essere affermata in modo generico: occorrono elementi concreti e documentati idonei a dimostrare che l’amministrazione abbia ignorato circostanze rilevanti o abbia agito in modo sproporzionato.
  • La mancata predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato non può essere imputata alla scuola sulla base della sola allegazione dell’esistenza di un BES quando, nel periodo scolastico rilevante, la specifica difficoltà non sia stata portata a conoscenza dell’istituto e risulti invece che la scuola abbia interloquito con la famiglia e adottato iniziative di supporto.
  • Una relazione medica acquisita e comunicata alla scuola soltanto dopo la conclusione dell’anno scolastico e dopo la comunicazione della non ammissione non è, di regola, idonea a dimostrare l’illegittimità della valutazione compiuta sulla base delle informazioni disponibili durante l’anno scolastico.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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