Cassazione Penale, Sentenza n. 05020/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/03/2025 che aveva revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali con efficacia ex tunc (dal 18/07/2023), in ragione della notifica di una misura cautelare di divieto di dimora emessa dal G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere (reato contestato: detenzione di cocaina ai fini di cessione, art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorso deduceva violazione degli artt. 47 e 51-ter ord. pen., censurando la motivazione come apodittica, l'irragionevole efficacia retroattiva che vanifica oltre un anno di esecuzione positiva della misura e la mancata considerazione delle limitazioni subite e della condotta tenuta durante il periodo di affidamento.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla decorrenza della revoca: ha confermato la legittimità della revoca fondata su elementi nuovi desumibili dall'ordinanza cautelare (quindi respinge il resto delle censure), ma ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza dell'efficacia ex tunc perché il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente valutato e motivato l'incidenza sanzionatoria delle prescrizioni dell'affidamento e la condotta complessiva del ricorrente durante il periodo di prova. Monumentata la necessità di nuovo esame sul punto, la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Roma ai sensi dell'art. 623 lett. a) c.p.p., indicendo il principio di diritto che il giudice deve motivare sulla gravità oggettiva e soggettiva della condotta e sulla condotta tenuta durante il periodo di prova e la concreta incidenza delle prescrizioni.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La revoca dell'affidamento richiede una valutazione discrezionale volta a determinare la residua pena da espiare tenendo conto della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto durante l'intero esperimento della misura; non può essere applicata meccanicamente l'efficacia retroattiva senza valutare l'incidenza delle prescrizioni.
art. 51-ter ord. pen.
Disciplina il procedimento istruttorio in sede di revoca; il Tribunale può valutare provvedimenti cautelari sopravvenuti e le relative informazioni per stabilire se emergano elementi nuovi rispetto alla concessione originaria dell'affidamento.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice che qualifica il fatto per cui è stata emessa la misura cautelare (detenzione di sostanze stupefacenti, tipo cocaina, finalizzata alla cessione), costituendo il fatto posto alla base della revoca quando risulti, anche in via cautelare, rilevante ai fini della pericolosità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 343/1987
Principio secondo cui, in caso di revoca dell'affidamento per comportamento incompatibile, il Tribunale di sorveglianza deve determinare la pena residua valutando la durata delle limitazioni subite e il comportamento durante l'esperimento, riconoscendo la necessità di una valutazione individualizzata e proporzionata.
art. 13 Cost.
Rilevanza del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni limitative della libertà personale: tali elementi devono essere considerati nella determinazione della decorrenza della revoca per garantire il rispetto del diritto alla libertà personale.
art. 623 lett. a) cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente alla Corte di cassazione di annullare con rinvio l'atto impugnato; qui usata per rinviare la decisione al Tribunale di Sorveglianza affinché riconsideri la decorrenza della revoca sotto il principio indicato.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere legittimamente motivata anche da una misura cautelare sopravvenuta per fatti antecedenti alla concessione, purché il provvedimento cautelare introduca elementi nuovi rilevanti rispetto a quanto già valutato.
- La decorrenza della revoca (efficacia ex tunc) non può essere disposta automaticamente: il giudice deve motivare comparando la gravità oggettiva e soggettiva della condotta che ha determinato la revoca con la condotta tenuta durante il periodo di affidamento e con l'incidenza reale delle prescrizioni limitative subite.
- Se il Tribunale non valuta espressamente l'effetto sanzionatorio delle prescrizioni e l'effettiva durata e qualità dell'esecuzione positiva della misura, la decisione sulla decorrenza può essere cassata e rinviata per un nuovo esame.
- In presenza di elementi istruttori forti (es. compendio intercettivo, ordini cautelari che collocano la condotta nell'ambito della stessa residenza dove l'affidamento era svolto) la revoca può reggere sul merito, ma occorre sempre bilanciare la retroattività con il principio di proporzionalità.
- Per chi impugna, utile contestare specificamente la mancata considerazione delle limitazioni subite e chiedere che il giudice determini la residua pena tenendo conto del periodo di affidamento positivamente svolto.
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