Deliberazione n. 626 del 21/12/2023
Provvedimento del 21 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura ex art. 144-bis del Codice privacy, attivata da una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Facebook e Instagram senza consenso. L’Autorità conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare, per dodici mesi e solo a fini probatori, eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento d’urgenza su materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento è stato attivato da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità per impedire la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire un intervento rapido del Garante nei casi di c.d. revenge porn, ossia quando registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, rischino di essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica dell’Autorità.
La segnalazione e l’intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook e Instagram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 280 del 12 dicembre 2023.
Con tale determinazione, il Garante in via d’urgenza ha:
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del provvedimento
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme il 12 dicembre 2023. Nel procedimento dinanzi al Collegio sono state acquisite anche le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti.
Il 21 dicembre 2023 il Garante, relatore il dott. Agostino Ghiglia, ha quindi ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 280/2023 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Effetti pratici
Il provvedimento conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e la conservazione temporanea dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro esclusivamente per finalità probatorie. Non risulta irrogata una sanzione pecuniaria, trattandosi di un atto di ratifica di un intervento urgente finalizzato alla prevenzione della diffusione illecita del materiale.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito normativo
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità su Facebook e Instagram. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione di legge, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 280 del 12 dicembre 2023. In via d’urgenza ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 21 dicembre 2023, ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti. Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha quindi ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 12 dicembre 2023.
Prescrizioni operative confermate
La conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro è disposta esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.
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