Sentenza n. 3107/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della nota prot. n. 159457/u del 14.05.2025 della Commissione ex DGRC 7301/01 dell'ASL Napoli 1 Centro, con la quale si comunicava alla Società Fisioexpo s.r.l. s.t.p, il diniego al rilascio dell'autorizzazione per erogazione di prestazioni di Fisiokinesiterapia; b) del parere espresso dalla Commissione 7301/01, nota n. 159940 del 28.05.2024, richiamata nella nota prot. n. 159457 del 14.05.2025, ivi gravata; c) dei dati pervenuti dal Distretto del DBS n.26, richiamati nella nota prot. n. 159457/u del 14.05.2025, ed utilizzati a fondamento del diniego impugnato, se e per quanto occorrer possa ove considerati lesivi della posizione giuridica di parte ricorrente; d) della nota prot. n. 205420/u del 23.06.2025, adottata dalla Commissione ex DGRC 7301/01 dell'ASL Napoli 1 Centro, di diniego all'istanza di accesso agli atti, presentata dalla Società ricorrente in data 27.05.2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ FISIOEXPO S.R.L. S.T.P l’8\10\2025: - della nota prot. PG/2025/0362996 del 21.07.2025 della Commissione Regionale ex D.G.R.C. n.7301/2001, avente ad oggetto il parere negativo espresso sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia, presentata dalla società Fisioexpo srl stp; - del verbale n.113 della seduta del 28.05.2025, richiamato nella nota sopra impugnata; - della nota prot. n. PG/2025/0673003, adottata dal Comune di Napoli, di comunicazione dei motivi ostativi che ostano all’accoglimento della domanda di autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria sopra specificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione alla realizzazione e all’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia, nonché atti presupposti e diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego opposto dalla Commissione ex D.G.R.C. n. 7301/2001 dell’ASL Napoli 1 Centro al rilascio dell’autorizzazione per l’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia. Sono stati inoltre impugnati il parere negativo della Commissione, i dati del distretto sanitario utilizzati a fondamento del diniego e il diniego di accesso agli atti. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il successivo parere negativo della Commissione regionale, il verbale della seduta e la comunicazione del Comune di Napoli recante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria. Nel corso del giudizio, l’ASL Napoli 1 Centro ha rilasciato, in data 21 aprile 2026, parere favorevole quanto al fabbisogno territoriale e alla localizzazione della struttura specialistica ambulatoriale privata non accreditata destinata all’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo tuttavia la condanna delle amministrazioni alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il parere favorevole rilasciato dall’ASL in corso di causa aveva fatto conseguire alla ricorrente l’utilità sostanziale perseguita. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati. Ha invece accolto la richiesta di regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di complessivi euro 2.000,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se effettivamente versato. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguirla.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
memoria di replica ai sensi dell’art 73 c.p.a.
La norma è richiamata esclusivamente per descrivere il deposito di una memoria di replica dell’ASL nel corso del giudizio; il testo non ne ricava una specifica statuizione interpretativa.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento o esprime un parere favorevole che assicura al ricorrente l’utilità sostanziale perseguita mediante l’impugnazione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente non comporta necessariamente l’assenza di ogni statuizione sulle spese: il giudice può regolarle sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito nel merito.
- La condanna alle spese per soccombenza virtuale può essere giustificata anche dal comportamento processuale dell’amministrazione che, dopo l’introduzione del giudizio, abbia insistito su una posizione incompatibile con l’utilità successivamente riconosciuta al ricorrente.
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