Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13804/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di riabilitazione. La censura principale dedotta in cassazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) era la carenza e l'illogicità della motivazione circa la rilevanza ai fini negativi, ai fini della riabilitazione, della condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro il 17/09/2018 per violazione dell'art. 4 L. 110/75 (fatto 29/05/2017), in quanto tale pronuncia aveva riconosciuto l'ipotesi di lieve entità (comma 3) e quindi, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto precludere il requisito della buona condotta richiesto per la riabilitazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato i principi di diritto secondo cui la riabilitazione richiede la prova del ravvedimento e della buona condotta valutata dal momento di esecuzione o estinzione della pena principale fino alla decisione; la valutazione è discrezionale e può tener conto anche di condotte successive, denunce o procedimenti pendenti, purché tali elementi abbiano significato probatorio concreto di comportamento devianti o di mancato recupero. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, pur riconoscendo la lieve entità dell'illecito, ha considerato la condanna per violazione della legge sulle armi del 29/05/2017 come indice che non sussiste una vera emenda e quindi ostativa alla riabilitazione. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione nella sentenza impugnata; la Corte ha valutato la censura e l'ha ritenuta infondata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite nella riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione (riproduzione nei limiti di legge).

  • art. 4, comma 3, L. 110/1975

    La norma prevede l'ipotesi di lieve entità per reati sulle armi; la Corte osserva che il riconoscimento della lieve entità incide sul trattamento sanzionatorio ma non annulla la rilevanza penale del fatto: una condanna, anche se per lieve entità, può comunque avere rilievo ostativo ai fini della valutazione della buona condotta per la riabilitazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di 'lieve entità' ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975 incide sul trattamento sanzionatorio ma non cancella la rilevanza penale della condanna: anche condanne per ipotesi di lieve entità possono essere valutate negativamente ai fini della riabilitazione.
  • La buona condotta richiesta per la riabilitazione va valutata dal momento dell'esecuzione o estinzione della pena principale fino alla decisione sull'istanza; comportamenti anteriori rilevanti non devono essere considerati per valutare il periodo utile, mentre fatti successivi possono essere valutati per il loro significato probatorio concreto.
  • Il giudice della riabilitazione esercita una valutazione discrezionale: non basta l'assenza di nuove condanne, è necessaria la prova di comportamenti positivi e costanti che dimostrino il ravvedimento e l'integrazione sociale.
  • Denunce, procedimenti penali o amministrativi pendenti dopo la condanna possono essere presi in considerazione dal giudice se appaiono indicativi di condotte devianti o di mancato recupero; la sola pendenza non preclude automaticamente la riabilitazione, ma può influenzare negativamente il giudizio se ha valore probatorio.
  • Per aumentare le probabilità di successo in istanze di riabilitazione, il richiedente dovrebbe documentare in modo puntuale il periodo di condotta irreprensibile (prove di lavoro, rapporti familiari, partecipazione a percorsi riabilitativi o sociali, assenza di segnalazioni successive) e, se possibile, dedurre e dimostrare l'irrilevanza effettiva di eventuali fatti successivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.