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Legge

L.R. Marche 41/2013

Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

Normativa regionaleL.R. Marche 41/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale promuove la prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani in Emilia-Romagna tramite il marchio "Comune libero da rifiuti - Waste Free", un elenco regionale dei Comuni aderenti e contributi agli enti locali più virtuosi. Prevede atti attuativi della Giunta entro 90/120 giorni e finanzia gli interventi dal 2014 con una quota del tributo speciale discarica.

Sostegno alla prevenzione dei rifiuti urbani e marchio comunale "Waste Free"

Sostegno alla prevenzione dei rifiuti urbani e marchio “Comune libero da rifiuti - Waste Free”

La legge regionale disciplina, per il territorio dell’Emilia-Romagna, misure di incentivo alla prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani. L’intervento si concentra sui Comuni, valorizzandone le politiche di riduzione dei rifiuti e prevedendo un sistema di riconoscimento, monitoraggio e contributi economici.

Finalità e ambito dell’intervento

La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, in coerenza con la normativa regionale sulla gestione integrata dei rifiuti. L’obiettivo è incidere sui consumi, sulle abitudini di acquisto dei cittadini e sulle modalità di imballaggio dei prodotti, favorendo anche informazione e partecipazione dei cittadini attraverso adeguate forme di comunicazione.

Marchio ambientale “Comune libero da rifiuti - Waste Free”

Per conseguire gli obiettivi di prevenzione, la Regione istituisce il marchio ambientale “Comune libero da rifiuti - Waste Free”. Il marchio certifica l’operato delle amministrazioni comunali in relazione alle politiche adottate, alle azioni svolte e ai risultati ottenuti nella riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto della programmazione regionale vigente in materia.

La Giunta regionale deve determinare, entro 90 giorni dall’approvazione della legge, le caratteristiche ideografiche del marchio.

Assegnazione, mantenimento, sospensione e revoca del marchio

Il riconoscimento del marchio avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Il marchio è assegnato annualmente e richiede che il Comune attui azioni e iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti urbani nel proprio territorio.

Il Comune titolare del marchio deve trasmettere ogni anno alla Regione una relazione sul mantenimento delle condizioni richieste per conservarlo. La Regione può svolgere verifiche periodiche sulle azioni di riduzione adottate e, se necessario, disporre la sospensione o la revoca del marchio.

Il Comune che possiede il marchio può utilizzarlo nelle iniziative istituzionali di promozione e informazione.

Elenco regionale dei Comuni “Waste Free”

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione istituisce presso la struttura competente della Giunta regionale l’elenco regionale dei “Comuni liberi da rifiuti - Waste Free”. Con l’atto istitutivo vengono definiti requisiti e procedure di iscrizione, presupposti e modalità di cancellazione, nonché le modalità di aggiornamento periodico dell’elenco.

Competenze della Giunta regionale e atti attuativi

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approva, previo parere della Commissione assembleare competente, un atto che definisce:

  • i criteri e le modalità di assegnazione del marchio, nonché di sospensione e revoca;
  • le frazioni di rifiuto da evitare per ottenere il marchio;
  • lo schema della relazione annuale del Comune;
  • i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;
  • ogni altra disposizione necessaria.

Contributi ai Comuni virtuosi

La Regione eroga contributi ai Comuni che ottengono il marchio “Comune libero da rifiuti - Waste Free”, in relazione ad azioni e iniziative dirette alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani. Importi, criteri e modalità sono rimessi all’atto della Giunta regionale.

Copertura finanziaria e decorrenza

Gli interventi previsti dalla legge sono finanziati, a decorrere dall’anno 2014, con una quota parte del gettito del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, mediante il comma 3-bis introdotto nell’articolo 9 della l.r. 15/1997.

Modifica alla disciplina del tributo speciale discarica

La legge modifica la l.r. 20 gennaio 1997, n. 15, inserendo il comma 3-bis nell’articolo 9, al fine di destinare una quota del relativo gettito alla copertura delle misure di prevenzione dei rifiuti urbani previste dalla presente legge.

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