Messaggio numero 10462 del 01-07-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina l’attribuzione per il 2013 della somma aggiuntiva ai pensionati ultrasessantaquattrenni, indicando requisiti anagrafici, reddituali e contributivi, importi spettanti, esclusioni, modalità di calcolo e regole applicative per gestione privata, pubblica ed ex Enpals.
Somma aggiuntiva 2013 sulle pensioni basse (c.d. quattordicesima)
Somma aggiuntiva 2013 sulle pensioni basse
Il documento illustra le modalità di corresponsione, per l’anno 2013, della somma aggiuntiva prevista dall’articolo 5, commi 1-4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81. Il beneficio è riconosciuto ai pensionati ultrasessantaquattrenni che rispettano specifici requisiti di età, contribuzione e reddito, con regole differenziate tra gestione privata, gestione pubblica ed ex Enpals.
Ambito di applicazione e tempi di erogazione
Per il 2013 la somma aggiuntiva viene attribuita, in via generale, sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti alla data prevista per ciascuna gestione.
- Per le pensioni del settore privato: il requisito anagrafico deve essere posseduto entro il 31 luglio 2013.
- Per la gestione pubblica: il requisito anagrafico deve essere posseduto entro il 30 giugno 2013.
- Per chi perfeziona l’età successivamente: la corresponsione avviene con elaborazione successiva; per la gestione pubblica, per coloro che maturano il requisito dal 1° luglio 2013 in poi, il pagamento è effettuato sulla rata di dicembre 2013.
La somma aggiuntiva è determinata secondo la Tabella A allegata alla legge n. 127/2007, in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
Prestazioni escluse
L’importo aggiuntivo non spetta a una serie di prestazioni e trattamenti specificamente elencati nel documento, tra cui varie categorie identificate da codici prestazione. Non è inoltre erogato:
- sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- sulle pensioni della ex SPORTASS;
- sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione delle sedi.
Requisito anagrafico
Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età.
- Per il 2013 sono interessati i soggetti nati prima del 1° gennaio 1950.
- Il beneficio spetta in misura proporzionale anche a chi compie 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, incluso il mese di compimento dell’età.
- È prevista la proporzionalità anche per pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come nei casi di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
Requisiti contributivi e importi
Il documento riepiloga i requisiti contributivi previsti dalla Tabella A della legge n. 127/2007, distinguendo lavoratori dipendenti e autonomi.
- Fino a 15 anni di contribuzione per i dipendenti, fino a 18 per gli autonomi: € 336,00.
- Oltre 15 e fino a 25 anni per i dipendenti, oltre 18 e fino a 28 per gli autonomi: € 420,00.
- Oltre 25 anni per i dipendenti, oltre 28 per gli autonomi: € 504,00.
Ai fini del calcolo si considera tutta la contribuzione del soggetto:
- obbligatoria;
- figurativa;
- volontaria;
- da riscatto;
- utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Per le pensioni liquidate in regime internazionale si considera utile solo la contribuzione italiana. Per i titolari di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile viene ridotta in aliquota di reversibilità.
Requisiti reddituali e limiti
La prestazione è riconosciuta sulla base del solo reddito personale, che deve risultare inferiore ai limiti indicati nel documento, in relazione agli anni di contribuzione. Sono riportati, per l’anno 2013, i seguenti riferimenti di soglia e importo:
- trattamento minimo mensile: € 495,43;
- trattamento minimo annuo: € 6.440,59;
- trattamento minimo annuo x 1,5: € 9.660,89;
- somma aggiuntiva: € 336,00 / € 420,00 / € 504,00 a seconda dell’anzianità contributiva;
- limiti massimi complessivi: € 9.996,89, € 10.080,89 o € 10.164,89, in base alla fascia contributiva.
Gli importi sono determinati con coefficiente di perequazione preventivo per il 2013 pari al 3,0%.
Il beneficio è erogato interamente fino al limite pari a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia opera una clausola di salvaguardia: l’aumento è corrisposto nella misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la parte eccedente il limite stesso.
Redditi da considerare ed esclusioni
Ai fini della verifica reddituale si considerano:
- redditi assoggettabili a IRPEF;
- redditi esenti da imposte;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva;
- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso enti e organismi internazionali.
Sono esclusi espressamente:
- trattamenti di famiglia comunque denominati;
- indennità di accompagnamento;
- reddito della casa di abitazione;
- trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Sono inoltre esclusi, secondo i richiami normativi e di prassi citati:
- pensioni di guerra;
- indennità per ciechi parziali e indennità di comunicazione per sordi prelinguali;
- indennizzo ex legge n. 210/1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- importo aggiuntivo di € 154,94 previsto dalla legge n. 388/2000;
- sussidi economici dei Comuni e di altri enti per bisogni contingenti e non continuativi.
Modalità di verifica reddituale
Il documento precisa che la verifica reddituale varia a seconda che si tratti di prima concessione o di erogazione successiva.
- In caso di prima erogazione: si considera il reddito complessivo dell’anno in corso.
- In caso di erogazione successiva alla prima: si considerano i redditi per prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno e i redditi diversi conseguiti nell’anno precedente.
I redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati sono sempre utilizzati con riferimento all’anno di erogazione. I redditi diversi sono presi in esame per l’anno in corso o precedente; se i dati non sono disponibili, si utilizzano quelli degli anni precedenti.
La somma aggiuntiva è quindi corrisposta in via provvisoria e il diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
Gestione pubblica
Per la gestione pubblica il documento stabilisce che:
- i redditi diversi da pensione sono quelli dichiarati dal pensionato in sede di richiesta della somma aggiuntiva;
- i redditi da pensione sono quelli presunti percepiti nel corso del 2013.
Anche in questo caso la somma aggiuntiva è corrisposta in via provvisoria e il diritto è verificato successivamente sulla base della dichiarazione definitiva. La Direzione Centrale Sistemi Informativi comunica alle sedi i nominativi dei pensionati per i quali non è stato effettuato il pagamento per carenza dei requisiti, con l’indicazione dei motivi, e la sede deve notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione.
Gestione privata: aggiornamenti informatici e visualizzazione
Per le pensioni della gestione privata il documento descrive l’aggiornamento del database pensioni e le relative registrazioni:
- nel segmento GP1 viene memorizzata la movimentazione con codice QA, valore 1 e data di elaborazione;
- nel segmento GP3, sezione CUD, viene memorizzato l’importo corrisposto;
- nel segmento GP8 vengono memorizzati il codice 841 e l’importo corrisposto.
Sono inoltre indicati i codici diario:
- 0710: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse con conguaglio € 0,00;
- 0711: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse con conguaglio corrisposto su pensione;
- 0712: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse scartata al calcolo.
La somma aggiuntiva è visualizzabile nella procedura ARTE sulla pensione sulla quale viene corrisposta.
Soggetti non individuati a livello centrale e comunicazioni
Per i pensionati non individuati a livello centrale, il beneficio è attribuito a richiesta secondo le modalità richiamate nel messaggio n. 29974 del 23 dicembre 2009.
Per i pensionati delle gestioni pubbliche e dello spettacolo, eventuali istanze di pagamento devono essere presentate alle strutture territoriali competenti.
Ai pensionati della gestione privata beneficiari viene inviata una comunicazione allegata, distinta per Italia ed estero. I pensionati della gestione pubblica sono informati tramite il dettaglio della voce nel cedolino del mese di luglio 2013.
Indicazioni organizzative e sportello Amico
Il documento richiama l’attenzione delle strutture sulla particolare fragilità socio-economica dell’utenza interessata e invita i funzionari a fare ricorso ai Punti di consulenza "Sportello Amico" già disciplinati dai messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012. Per i casi di particolare urgenza viene richiamato anche lo sportello Amico c.d. "veloce".
Gestione ex Enpals
Per la gestione ex Enpals il beneficio resta subordinato al requisito anagrafico e al requisito reddituale, ma varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione. La Tabella A della legge n. 127/2007 si applica sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi, poiché la gestione ex Enpals assicura i lavoratori dello spettacolo in un unico fondo.
Ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva:
- si considerano i contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS rilevati per il diritto alla prestazione;
- essi sono rapportati all’“anno contributivo ENPALS” vigente alla data di decorrenza della pensione;
- la contribuzione diversa da quella obbligatoria ENPALS è valutata secondo la normativa dell’AGO Fondo Lavoratori Dipendenti.
Ulteriori regole specifiche:
- se il pensionato ha sia pensione diretta sia pensione di reversibilità, si considera la sola anzianità contributiva riferita alla prestazione diretta;
- se il pensionato ha solo pensione di reversibilità, l’anzianità è calcolata in base alla percentuale riconosciuta per le prestazioni ai superstiti;
- in presenza di più trattamenti nella gestione ex Enpals, il beneficio è erogato solo sul trattamento principale, cioè quello con maggiore anzianità contributiva;
- per pensioni in regime internazionale è utile solo la contribuzione italiana;
- il beneficio è corrisposto in proporzione nei casi di pensione spettante per frazioni di anno intero;
- in caso di pensione eliminata per decesso del titolare, la somma aggiuntiva spettante è riconosciuta agli aventi diritto per il periodo temporale spettante al dante causa, liquidando l’ultimo mese secondo le regole dei ratei.
Conguaglio e comunicazione ex Enpals
L’importo della somma aggiuntiva per la gestione ex Enpals è inserito nell’area "crediti e debiti" della maschera PNCTA1, usando il codice di credito esente CE78. L’importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento di luglio 2013 della pensione interessata. La comunicazione della disposizione di pagamento è inserita nelle annotazioni del certificato di pensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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