Sentenza del 05/12/2018 n. 31405 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità, ai fini IRPEG e IRAP, di costi per management fee derivanti da quattro fatture emesse nell'ambito di servizi infragruppo, per complessivi 132.934 euro. Secondo l'Ufficio, la società non aveva dimostrato adeguatamente l'effettività, l'inerenza e l'utilità concreta dei servizi ricevuti dalla consociata estera. La CTR aveva ritenuto sufficiente il contratto infragruppo e la restante documentazione, nonostante la genericità delle fatture. L'Agenzia ha inoltre censurato l'insufficienza della motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente la prova fornita dalla società. Il solo contratto infragruppo e la fatturazione non dimostrano l'effettiva utilità dei servizi per la controllata, né la loro concreta inerenza all'attività d'impresa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché proposto da una parte integralmente vittoriosa in appello. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, alla CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese e per la valutazione degli effetti della normativa sopravvenuta sulle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
Spetta alla società contribuente dimostrare i fatti costitutivi della deducibilità dei costi, inclusi l'effettività, l'inerenza e il vantaggio economico dei servizi ricevuti.
D.P.R. n. 917/1986, art. 75, commi 1 e 5
La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivamente sostenuti, inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentati.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
La questione relativa alla specificità dei motivi d'appello è stata dedotta dalla società nel ricorso incidentale, dichiarato però inammissibile.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
La società aveva contestato la motivazione dell'avviso di accertamento; tale questione non è stata esaminata dalla Cassazione perché il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 16
La società aveva contestato la motivazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni; la relativa questione è rimasta devoluta al giudice del rinvio.
D.Lgs. n. 158/2015, art. 15, comma 1, lett. a)
Il giudice del rinvio dovrà valutare l'eventuale applicazione della normativa sopravvenuta in materia di sanzioni.
C.M. n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980
La deducibilità dei costi derivanti da accordi di cost sharing è subordinata all'effettività e all'inerenza della spesa e al reale vantaggio per la società controllata.
Linee guida OCSE sui servizi infragruppo, paragrafi 7.25 e 7.27
La ripartizione dei costi può essere fondata sul volume d'affari; quando si utilizza un metodo di imputazione indiretto, la relazione tra costi e servizi può risultare poco chiara e può essere difficile valutare il beneficio ottenuto.
I criteri forfetari o indiretti di ripartizione dei costi non sono di per sé illegittimi, ma devono consentire di collegare ragionevolmente i costi ai servizi e al beneficio effettivamente ricevuto dalla controllata.
Massime di principio
- Nei servizi infragruppo, l'onere di provare l'effettività, l'inerenza e l'utilità economica del servizio grava sulla società che intende dedurre il costo.
- Il contratto infragruppo e le fatture, soprattutto se generiche, non sono sufficienti da soli a dimostrare la deducibilità delle management fee.
- La documentazione deve descrivere concretamente le attività svolte, il periodo, i destinatari, i criteri di determinazione del corrispettivo e il beneficio ottenuto dalla società controllata.
- L'Amministrazione finanziaria e il giudice non possono sindacare le scelte imprenditoriali in quanto tali, ma possono verificare se il costo sia reale, inerente, documentato e utile, anche solo potenzialmente, all'attività d'impresa.
- La ripartizione forfetaria o indiretta dei costi è possibile, ma deve essere supportata da criteri ragionevoli e da elementi che rendano verificabile il collegamento tra costi addebitati e servizi ricevuti.
- Una parte integralmente vittoriosa nel giudizio di appello non deve riproporre, tramite ricorso incidentale condizionato, domande o eccezioni non esaminate: tali questioni potranno essere riesaminate nel giudizio di rinvio se viene accolto il ricorso principale.
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