Cassazione Civile, Ordinanza n. 05523/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Un giocatore, mentre disputava una partita di calcio a cinque in un impianto sportivo gestito dalla società ricorrente, cadeva e urtava contro una rete da tennis arrotolata e aggrovigliata attorno a tubi in ferro collocati a ridosso del campo, riportando danni. Egli agiva nei confronti della società qualificandola come custode ex art. 2051 c.c. e chiedendo il risarcimento. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo che lo scontro di gioco non integrasse caso fortuito e che non fosse stata provata una consapevole accettazione del rischio da parte del danneggiato, anche in considerazione della posizione pericolosa del manufatto vicino all'area di gioco. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione del nesso causale, sostenendo che la caduta derivasse da un fatto del terzo/condotta di gioco vietata e quindi da caso fortuito idoneo a interrompere il nesso tra cosa in custodia e danno; 2) violazione dell'art. 2051 c.c. per avere la Corte ignorato l'accettazione del rischio e il rischio elettivo, deducendo che la rete era visibile e conosciuta in precedenza dal danneggiato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per genericità, difetto di specificità e mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, oltre che per improprio tentativo di rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e, per il secondo motivo, per deduzione sostanziale di un vizio di motivazione non consentito in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che le censure erano generiche, non specifiche e non sorrette da un puntuale confronto con le ragioni della decisione di appello; inoltre, il primo motivo introduceva una questione non adeguatamente devoluta nei gradi di merito, mentre il secondo tendeva a sollecitare un nuovo esame delle prove e, comunque, a denunciare un vizio motivazionale non scrutinabile in cassazione in presenza di doppia conforme. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode può essere esclusa solo se il danneggiante dimostra un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale; la censura che mira a contestare la valutazione della prova o a prospettare l'accettazione del rischio non è ammissibile se non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex violazione di legge deve indicare con precisione la norma violata e in che cosa consista l'errore di sussunzione o interpretazione imputato alla sentenza impugnata; non può risolversi in una diversa ricostruzione fattuale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non è deducibile nei limiti prospettati quando la decisione di appello conferma integralmente la sentenza di primo grado (doppia conforme).
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili, con effettiva critica della decisione impugnata; censure generiche o meramente reiterative delle difese di merito sono inammissibili.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio all'esito della procedura camerale prevista per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione, se applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e riferita alle rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito non è sufficiente.
- La deduzione di violazione di legge non può tradursi in un riesame del fatto o delle prove: occorre indicare la norma violata e l'errore di sussunzione o interpretazione commesso dal giudice di merito.
- La questione nuova o non adeguatamente devoluta nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è fortemente limitato e non può essere veicolato come surrettizio riesame delle risultanze istruttorie.
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'allegazione di caso fortuito o di accettazione del rischio deve essere supportata da una specifica e rigorosa dimostrazione del fatto interruttivo del nesso causale, non essendo sufficiente contestare in astratto la valutazione compiuta dal giudice di merito.
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