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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 334 del 04/06/2025

Provvedimento del 4 giugno 2025

Garante Privacy334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un notaio contro R.T.I. S.p.A. per la diffusione, nella trasmissione "Le Iene" e sui relativi canali web/social, del suo nome, delle sue immagini e del suo ruolo professionale in un servizio relativo a una vicenda immobiliare. Il reclamante contestava un trattamento illecito, la mancata rimozione dei contenuti e la loro perdurante accessibilità online. L’Autorità ha ricondotto il trattamento alla disciplina speciale per i trattamenti a fini giornalistici e di espressione, valutando la vicenda alla luce dell’art. 85 GDPR, degli artt. 136-139 del Codice e delle Regole deontologiche. Ha ritenuto che la vicenda fosse di interesse pubblico, che l’identificazione del notaio fosse pertinente al quadro informativo e che non emergessero elementi idonei a dimostrare artifici, pressioni indebite o l’utilizzo di dati biometrici. Per tali ragioni il reclamo è stato dichiarato infondato.

Reclamo del notaio contro R.T.I./Le Iene per la diffusione del suo nome e delle sue immagini in un servizio televisivo e online: reclamo dichiarato infondato

Reclamo del notaio contro la diffusione del servizio "Le Iene" con dati personali e immagini

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da un notaio contro R.T.I. S.p.A. per la diffusione, nella trasmissione televisiva "Le Iene" e sui relativi canali web e social, del suo nome, delle sue immagini e del suo ruolo professionale all’interno di un servizio dedicato a una vicenda immobiliare connessa a un presunto acquisto per usucapione. Il reclamante chiedeva la rimozione o il blocco dei contenuti e lamentava un trattamento illecito dei propri dati personali.

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

Il reclamo è stato presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR il 4 aprile 2024. Il reclamante ha contestato:

  • l’esposizione della propria persona e immagine di notaio rogante;
  • la diffusione dell’atto notarile e della targa professionale recante il suo nome;
  • la pubblicazione del servizio online e sulle piattaforme social con commenti ritenuti lesivi;
  • la mancata rimozione dei contenuti nonostante diffide inviate prima e dopo la messa in onda.

Ha inoltre rappresentato che la vicenda narrata nel servizio gli attribuiva, in modo falso e diffamatorio, un coinvolgimento attivo in condotte illecite di terzi, pur avendo egli agito nel rispetto della legge e nell’esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale.

Posizioni delle parti

Il reclamante ha sostenuto che:

  • non vi fosse un interesse pubblico a rendere riconoscibile il notaio;
  • in servizi analoghi della stessa trasmissione i notai erano stati resi anonimi;
  • il trattamento violasse i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), b) e c), GDPR;
  • la diffusione del volto potesse integrare un trattamento di dati biometrici;
  • la condotta fosse anche penalmente rilevante, con denuncia-querela all’autorità giudiziaria.

R.T.I. S.p.A. ha replicato che il servizio rientrava nella disciplina del trattamento per finalità giornalistiche, richiamando gli artt. 136 e seguenti del Codice e le Regole deontologiche. Ha escluso che le immagini costituissero dati biometrici, ha negato l’uso di artifici o pressioni indebite nella raccolta delle immagini e ha affermato che l’identificazione del notaio era giustificata dal suo ruolo nella vicenda trattata.

Inquadramento giuridico del trattamento

L’Autorità ha chiarito che il trattamento doveva essere valutato alla luce della disciplina speciale per i trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di informazione e di espressione, prevista dall’art. 85 GDPR e dagli artt. 136-139 del Codice, con applicazione delle relative Regole deontologiche.

Il Garante ha ricordato che tale disciplina consente il trattamento di dati personali anche senza consenso, purché siano rispettati:

  • i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone;
  • il principio di essenzialità dell’informazione;
  • i limiti propri della finalità giornalistica.

Valutazione del contenuto del servizio

Secondo il Garante, il servizio riguardava una vicenda di interesse pubblico, poiché attinente all’operatività dell’istituto dell’usucapione nella compravendita immobiliare e ai suoi effetti sui soggetti che rivendicavano diritti sull’immobile.

L’Autorità ha ritenuto che la figura del notaio costituisse un elemento utile alla ricostruzione informativa, anche perché il professionista risultava rogante di un atto collegato a una vicenda analoga e riconducibile allo stesso contesto narrato dalla trasmissione.

Il Garante ha inoltre osservato che dalle immagini risultava che gli inviati si erano qualificati all’ingresso dello studio e che non emergevano elementi idonei a dimostrare:

  • artifici o pressioni indebite;
  • una raccolta clandestina delle immagini;
  • una violazione tale da rendere il trattamento illecito sotto il profilo della cronaca.

Esclusione del carattere biometrico delle immagini

L’Autorità ha respinto la tesi secondo cui il volto del reclamante, in quanto diffuso nel servizio, integrasse un dato biometrico. Ha richiamato la nozione di cui all’art. 4, n. 14, GDPR e ha precisato che i dati biometrici sussistono solo se trattati mediante un dispositivo tecnico specifico idoneo all’identificazione univoca o all’autenticazione della persona.

Nel caso concreto, le immagini televisive non presentavano tali caratteristiche, sicché non potevano essere qualificate come dati biometrici.

Esito del procedimento

Alla luce del contenuto complessivo del servizio e delle argomentazioni svolte, il Garante ha ritenuto infondato il reclamo ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.

Non sono state disposte misure correttive, blocchi o sanzioni. Il provvedimento si limita a dichiarare infondato il reclamo e a ricordare la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste del reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 4 aprile 2024 da un notaio, che contestava la diffusione di un servizio di "Le Iene" andato in onda anche online e sui social. Il reclamante chiedeva la rimozione, l’oscuramento o il blocco dei contenuti, nonché la cessazione di ogni ulteriore diffusione dei dati personali, lamentando inoltre la perdurante reperibilità dei materiali e dei commenti offensivi.

Doglianze del reclamante

Il reclamante sosteneva che il suo nome e la sua immagine fossero stati indebitamente esposti, nonostante diffide preventive, e che la ripresa fosse avvenuta contro la sua volontà e senza consapevolezza. Contestava anche l’asserita irrilevanza pubblica dell’identificazione del notaio, la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della finalità, nonché la configurabilità di un trattamento di dati biometrici per la diffusione del volto.

Difese di R.T.I. S.p.A.

La società ha sostenuto che il trattamento era lecito in quanto svolto nell’esercizio del diritto di cronaca e nell’ambito della disciplina speciale per i trattamenti giornalistici. Ha escluso l’uso di dati biometrici e ha affermato che la raccolta delle immagini era avvenuta senza artifici o pressioni indebite, con operatori chiaramente riconoscibili. Ha inoltre ritenuto giustificata l’identificazione del notaio in ragione del ruolo da questi svolto nella vicenda narrata.

Valutazioni del Garante

Il Garante ha richiamato l’applicabilità dell’art. 85 GDPR e degli artt. 136-139 del Codice, osservando che il bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero consente il trattamento per finalità giornalistiche purché nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati e del principio di essenzialità dell’informazione. Ha ritenuto che la vicenda raccontata fosse di interesse pubblico e che il ruolo del notaio integrasse il quadro informativo. Ha inoltre escluso che le immagini del reclamante potessero qualificarsi come dati biometrici.

Esito

Alla luce del contenuto complessivo del servizio e degli elementi istruttori acquisiti, l’Autorità ha dichiarato infondato il reclamo ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. È stato ricordato il diritto di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011.

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