Deliberazione n. 504 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme indicate e a imporne, se acquisito in chiaro, la conservazione per fini probatori per 12 mesi con modalità idonee a tutelare l’identità degli interessati.
Ratifica di misure d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento nasce da una segnalazione presentata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire nelle ipotesi di c.d. revenge porn;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti salvo ratifica dell'Autorità.
Segnalazione dell'interessato e avvio del procedimento
La persona interessata ha comunicato di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante ha quindi esaminato la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale e ha attivato il meccanismo urgente previsto dalla normativa, finalizzato a prevenire la circolazione del materiale segnalato.
Provvedimenti d'urgenza adottati l'11 agosto 2025
Verificata la sussistenza dei presupposti, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 277 e 278 dell'11 agosto 2025, con cui ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori;
- un termine di conservazione di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.
Osservazioni e documentazione esaminata
Il provvedimento dà atto della trasmissione delle determinazioni ai gestori delle piattaforme in data 11 agosto 2025 e menziona le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, oltre alla documentazione presente in atti. Non emergono ulteriori contestazioni o profili sanzionatori nel testo esaminato.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione dell'11 settembre 2025, il Garante ratifica, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 277/2025 e 278/2025 adottati d'urgenza. La decisione consolida le misure già disposte per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, se necessario, la conservazione probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento dell'Autorità presso Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina introdotta per i casi di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 277 e 278 dell'11 agosto 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato alle società destinatarie di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati in data 11 agosto 2025. La ratifica riguarda Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC e conferma la validità delle misure già disposte per prevenire l'ulteriore diffusione del contenuto segnalato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 11 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 494 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 523 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 524 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 488 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Prescrizioni del Garante n. 490 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Prescrizioni del Garante n. 489 del 11/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →