Circolare INAIL n. 52 del 18 agosto 2003
Assegno per il nucleo familiare. Aumenti dal 1° luglio 2003. Rivalutazione delle fasce di reddito familiare annuo per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004. Modalità di presentazione delle domande e Istruzioni per le Strutture.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’aggiornamento annuale dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004, stabilendo la rivalutazione delle fasce di reddito in misura pari al 2,4% sulla base dell’indice ISTAT. Indica chi può presentare domanda, quali requisiti reddituali e familiari devono essere verificati, le modalità di compilazione e presentazione della richiesta e il termine ultimo del 25 settembre 2003. Fornisce inoltre istruzioni operative per le Strutture e regole di diffusione della circolare al personale interessato.
Assegno per il nucleo familiare: aumento dal 1° luglio 2003 e rivalutazione delle fasce di reddito per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004
Assegno per il nucleo familiare: aggiornamento dal 1° luglio 2003
La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle fasce di reddito per l’assegno per il nucleo familiare e le modalità operative per la presentazione delle domande relative al periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004. Essa richiama il quadro normativo di riferimento e ribadisce le regole già vigenti in materia di accertamento dei requisiti, compilazione delle istanze e diffusione interna.
Quadro normativo e criterio di rivalutazione
La materia è ricondotta all’art. 2, comma 12, del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla Legge n. 153/1988, nonché alle precedenti circolari richiamate in tema di semplificazione amministrativa e di disciplina dell’assegno per il nucleo familiare.
Le fasce di reddito familiare, determinanti ai fini del calcolo dell’assegno, sono rivalutate annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La rivalutazione ha decorrenza dal 1° luglio di ogni anno. Per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004, la variazione comunicata dall’ISTAT è pari al 2,4%.
Soggetti interessati
Possono richiedere l’assegno:
- i dipendenti;
- i portieri addetti agli edifici di proprietà dell’Istituto;
- i pensionati.
La domanda riguarda l’assegno spettante per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004.
Requisiti reddituali e familiari
Il riconoscimento dell’assegno è subordinato alla valutazione congiunta di reddito e composizione del nucleo familiare. In particolare:
- il reddito deve rientrare nelle fasce rivalutate per il periodo di riferimento;
- il reddito da considerare è quello conseguito nell’anno 2002;
- la somma dei redditi di lavoro dipendente dell’intero nucleo familiare non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo;
- il reddito relativo all’abitazione principale va considerato al lordo della deduzione prevista dalla normativa fiscale.
Modalità di compilazione della domanda
La domanda deve essere compilata utilizzando lo specifico Modello 1 allegato alla circolare. Nella richiesta devono essere indicati:
- il reddito prodotto nell’anno 2002;
- il numero dei componenti del nucleo familiare.
La domanda deve inoltre essere:
- corredata dalla fotocopia di un documento di identificazione del richiedente; oppure
- sottoscritta in presenza del funzionario incaricato alla ricezione.
Le medesime modalità formali valgono anche per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nella domanda.
Termini e destinatari della presentazione
Tutti gli interessati devono presentare la domanda entro il 25 settembre 2003.
La presentazione va effettuata come segue:
- dipendenti e portieri: al Dirigente dell’Unità di appartenenza;
- pensionati: al Dirigente dell’Unità che effettua il pagamento del trattamento pensionistico;
- soggetti, in servizio o pensionati, titolari di un trattamento pensionistico INPS diverso dalle pensioni sociali: all’INPS.
Istruzioni per le Strutture
Per consentire la corretta imputazione delle competenze economiche, la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni trasmetterà alle Strutture:
- le specifiche istruzioni operative;
- le tabelle aggiornate delle fasce di reddito, elaborate in base alle variazioni del reddito e della composizione familiare.
Per quanto non modificato dalla circolare, e in particolare per gli adempimenti del personale interessato, restano richiamate le precedenti istruzioni impartite in materia.
Diffusione della circolare
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973 ed esposta agli albi di ciascuna Unità fino al 25 settembre 2003, termine ultimo per la presentazione delle domande.
È inoltre prevista la notifica, a cura dell’Unità che effettua il pagamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli ex dipendenti titolari di pensione o rendita che percepiscono il relativo trattamento di famiglia. La documentazione attestante le notifiche deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
Punti principali
Rivalutazione delle fasce di reddito
Le fasce di reddito familiare utili per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutate annualmente in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 la variazione da applicare è pari al 2,4%, con effetto dal 1° luglio 2003.
Soggetti che possono richiedere l’assegno
Possono presentare domanda i dipendenti, i portieri addetti agli edifici di proprietà dell’Istituto e i pensionati. La circolare precisa inoltre che la richiesta riguarda l’assegno per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004.
Requisiti per il riconoscimento
La corresponsione dell’assegno dipende congiuntamente dal reddito e dalla composizione del nucleo familiare. Il reddito deve rientrare nelle fasce rivalutate; il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno 2002; la quota di redditi da lavoro dipendente dell’intero nucleo non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo; il reddito dell’abitazione principale va considerato al lordo della deduzione fiscale prevista dalla normativa tributaria.
Domanda e contenuto della dichiarazione
La domanda deve essere compilata sull’apposito Modello 1 e deve indicare il reddito prodotto nell’anno 2002 e il numero dei componenti del nucleo familiare. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di पहचान del richiedente oppure la sottoscrizione deve avvenire in presenza del funzionario incaricato alla ricezione. Tali modalità sono sufficienti anche per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nella domanda.
Termini e destinatari della presentazione
Le domande devono essere presentate entro il 25 settembre 2003. I dipendenti e i portieri devono rivolgersi al Dirigente dell’Unità di appartenenza; i pensionati al Dirigente dell’Unità che eroga il trattamento pensionistico. Per i soggetti, in servizio o pensionati, titolari di un trattamento pensionistico INPS diverso dalle pensioni sociali, la domanda va presentata all’INPS.
Istruzioni per le Strutture e diffusione
La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni invierà alle Strutture le istruzioni operative e le tabelle aggiornate delle fasce di reddito. Per gli aspetti non modificati, con particolare riferimento agli adempimenti del personale interessato, restano valide le precedenti circolari richiamate. La circolare deve essere resa nota a tutto il personale, affissa agli albi fino al 25 settembre 2003 e notificata con raccomandata con avviso di ricevimento agli ex dipendenti titolari di pensione o rendita percettori del relativo trattamento di famiglia.
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