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Circolare

Circolare INAIL n. 54 del 10 settembre 2003

Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico. Applicazione dell'addizionale sui premi: anni 2000 e 2001.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL disciplina l’applicazione dell’addizionale sui premi assicurativi destinata a coprire gli oneri del nuovo sistema di indennizzo per danno biologico introdotto dal d.lgs. n. 38/2000. Per gli anni 2000 e 2001 l’addizionale è fissata, rispettivamente, nello 0,88% e nel 2,04% dei premi dovuti alle Gestioni Industria e Medici RX, comprensive delle sottogestioni indicate. La base di calcolo è il premio dovuto al netto dell’addizionale ANMIL; l’addizionale si applica anche ai premi non ancora versati. La circolare annuncia inoltre che la gestione degli importi e delle richieste di pagamento sarà centralizzata e che eventuali omissioni o ritardi comporteranno sanzioni e recupero coattivo.

Copertura assicurativa del danno biologico: addizionale sui premi per gli anni 2000 e 2001

Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico: addizionale sui premi per gli anni 2000 e 2001

La circolare INAIL n. 54 del 10 settembre 2003 interviene sulla disciplina dell’addizionale sui premi assicurativi introdotta per finanziare gli oneri derivanti dal nuovo sistema di indennizzo del danno biologico. Il documento chiarisce il quadro normativo di riferimento, definisce la misura dell’addizionale per gli anni 2000 e 2001, ne individua l’ambito applicativo e precisa le modalità di calcolo e di pagamento.

Quadro normativo e finalità della misura

L’atto richiama l’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, che ha introdotto nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il concetto di "danno biologico", inteso come lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale. La stessa norma ha delineato i principi generali del nuovo sistema di indennizzo e ha previsto, per garantire la copertura del maggiore onere economico, una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi.

In tale quadro, il decreto ministeriale del 12 luglio 2000 ha definito i criteri applicativi del nuovo sistema di indennizzo, rinviando a successivi provvedimenti la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione dell’addizionale. La circolare richiama inoltre la delibera del Consiglio di amministrazione n. 676 del 6 dicembre 2001 e il decreto ministeriale del 19 maggio 2003, che ha disciplinato in concreto la misura dell’addizionale per gli anni 2000 e 2001.

Misura dell’addizionale per gli anni 2000 e 2001

Il decreto ministeriale del 19 maggio 2003 stabilisce che l’addizionale per la copertura del danno biologico deve essere applicata, in maniera indifferenziata, a tutti i premi dovuti all’Istituto per le Gestioni Industria e Medici RX. Le misure percentuali sono le seguenti:

  • 0,88% dei premi di assicurazione dovuti per l’anno 2000;
  • 2,04% dei premi di assicurazione dovuti per l’anno 2001.

La circolare evidenzia che tali percentuali si riferiscono ai premi dovuti per i rispettivi anni e che l’addizionale è finalizzata a coprire gli oneri connessi alla prima applicazione della disciplina sul danno biologico.

Ambito applicativo

L’ambito di applicazione riguarda espressamente le Gestioni Industria e Medici RX. Con riferimento alla Gestione Industria, la circolare precisa che essa comprende le sottogestioni tariffarie:

  • industria;
  • artigianato;
  • terziario;
  • altre attività.

L’addizionale deve essere applicata a tutti i premi dovuti, anche se non ancora versati. La circolare precisa che ciò vale per:

  • premi ordinari;
  • premi speciali unitari;
  • premi supplementari per silicosi e asbestosi.

Modalità di calcolo

La base di calcolo è costituita dal solo premio dovuto per ciascun anno di riferimento, al netto dell’addizionale ANMIL richiamata dall’art. 181 del d.P.R. n. 1124/1965. La circolare specifica che l’addizionale ANMIL deve essere calcolata sull’importo dell’addizionale per danno biologico.

Per l’anno 2000, la misura dello 0,88% è stata determinata tenendo conto del periodo di vigenza del nuovo sistema di indennizzo, indicato dal 25 luglio al 31 dicembre 2000, ma l’applicazione avviene sull’importo del premio dovuto per l’intero anno.

Modalità di pagamento e gestione operativa

La circolare informa che è in corso di realizzazione una procedura interamente gestita a livello centrale per:

  • determinare l’importo complessivamente dovuto da ciascun datore di lavoro;
  • inviare la richiesta di pagamento con l’indicazione dei relativi termini e modalità.

La definizione operativa degli importi e delle richieste sarà quindi centralizzata, con successiva comunicazione agli interessati.

Conseguenze dell’omesso o tardivo versamento

La circolare avverte che il tardato o mancato pagamento dell’addizionale per danno biologico comporterà:

  • l’applicazione delle sanzioni;
  • l’attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.

In conclusione, il documento completa il quadro applicativo dell’addizionale prevista per finanziare la copertura assicurativa del danno biologico, individuando soggetti, basi di calcolo, aliquote e conseguenze dell’inadempimento.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama l’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, che introduce il danno biologico nell’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali e prevede una specifica addizionale sui premi per coprire il maggiore onere economico. Sono richiamati anche il decreto ministeriale 12 luglio 2000, che ha definito i criteri applicativi del nuovo sistema di indennizzo, e il decreto ministeriale 19 maggio 2003, che disciplina misura e modalità di corresponsione dell’addizionale.

Misura dell’addizionale per gli anni 2000 e 2001

Per la copertura degli oneri relativi al danno biologico, l’addizionale da applicare ai premi dovuti all’Istituto è fissata in misura differenziata per anno: 0,88% sui premi dovuti per il 2000 e 2,04% sui premi dovuti per il 2001. La misura è stabilita con applicazione indifferenziata a tutti i premi dovuti alle Gestioni Industria e Medici RX.

Ambito di applicazione

L’addizionale riguarda le Gestioni Industria e Medici RX. La Gestione Industria comprende le sottogestioni tariffarie industria, artigianato, terziario e altre attività. L’addizionale si applica a tutti i premi dovuti, anche se non ancora versati, inclusi i premi ordinari, i premi speciali unitari e i premi supplementari per silicosi e asbestosi.

Modalità di calcolo

La base imponibile è costituita dal solo premio dovuto per ciascun anno di riferimento, con esclusione dell’addizionale ANMIL. Per l’anno 2000 la misura dello 0,88% è stata determinata tenendo conto del periodo di vigenza del nuovo sistema di indennizzo dal 25 luglio al 31 dicembre 2000, ma va comunque applicata sull’intero premio dovuto per l’anno. L’addizionale ANMIL va poi calcolata sull’importo dell’addizionale per danno biologico così determinata.

Modalità di pagamento e conseguenze dell’omesso versamento

La circolare segnala che è in fase di realizzazione una procedura centralizzata per determinare l’importo complessivamente dovuto da ciascun datore di lavoro e per inviare la richiesta di pagamento con termini e modalità. Il tardato o mancato pagamento dell’addizionale comporta l’applicazione delle sanzioni e l’avvio delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.

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