Risposta n. 176 del 6/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeScioglimento comunione
Il quesito
1) Se, nello scioglimento della comunione mediante permuta di quote, la permutante Tizia possa fruire dei benefici "prima casa" per uno degli appartamenti (essendo prima comproprietaria 1/2) e se Caia possa beneficiare del credito d'imposta per la "prima casa" già pagata; 2) Se comunioni originate da titoli diversi possano considerarsi un'unica massa divisibile con un unico atto quando l'ultimo acquisto di quote per successione non riguarda tutti gli immobili o tutti i danti causa.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il notaio istante sostiene che Tizia dovrebbe poter invocare il beneficio prima casa perché la pre-possidenza va valutata rispetto alla situazione anteriore all'atto (era comproprietaria, non proprietaria esclusiva) e che Caia può utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di quota; inoltre ritiene che la successione del padre, quale ultimo acquisto di quote, riunifichi le masse rendendo unica la comunione e quindi possibile una unica divisione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che le masse si siano riunificate per effetto dell'ultima successione e che pertanto sia possibile procedere con un atto di divisione unico soggetto all'imposta di registro in misura fissa dell'1% (con imposte ipotecarie e catastali fisse). Sulla prima casa, invece, l'Agenzia chiarisce che Tizia non può nuovamente fruire dell'agevolazione avendo già beneficiato in precedenza per l'immobile, salvo la vendita dell'immobile preposseduto entro i termini previsti; Caia può invece ottenere i benefici prima casa e il relativo credito d'imposta per l'acquisto della quota. Il parere è reso sulla base dei documenti forniti e presuppone la loro veridicità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 6 apr 2022Risposta n. 164 del 6/04/2022
- Interpello · 6 apr 2022Risposta n. 165 del 6/04/2022
- Interpello · 6 apr 2022Risposta n. 166 del 6/04/2022
- Interpello · 6 apr 2022Risposta n. 167 del 6/04/2022
- Interpello · 6 apr 2022Risposta n. 168 del 6/04/2022
- Interpello · 6 apr 2022Risposta n. 169 del 6/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →