Sentenza del 15/01/2016 n. 555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di Euro 252.249,09, trattenuti dal datore di lavoro nel 2005 sulle somme corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di incentivo all'esodo, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto. Sosteneva che tali somme non fossero imponibili in Italia perché il lavoro era stato svolto in Argentina e perché egli risultava fiscalmente residente in Argentina, richiamando la Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni. Contestava inoltre la qualificazione della propria abitazione e dei propri interessi personali ed economici come elementi idonei a determinare una residenza fiscale anche in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque non decisive le censure del contribuente, rilevando che i giudici di merito avevano accertato, sulla base di abitazione, famiglia, interessi economici e altri elementi documentali, una doppia residenza fiscale in Italia e Argentina, con prevalenza della residenza italiana ai sensi della Convenzione. Di conseguenza, le somme percepite erano tassabili in Italia. La Corte ha inoltre osservato che la certificazione argentina prodotta attestava soltanto la residenza fiscale, ma non certificava la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione o della riduzione prevista dalla Convenzione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, art. 4, paragrafi 1 e 2
La residenza fiscale convenzionale può risultare anche dalla presenza di un'abitazione permanente e dal centro degli interessi personali ed economici. In caso di doppia residenza, occorre individuare lo Stato di prevalente collegamento secondo i criteri convenzionali.
Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, art. 15, paragrafi 1 e 2
I redditi da lavoro dipendente sono in linea generale tassati nello Stato di residenza, ma possono essere tassati anche nell'altro Stato quando ricorrono le condizioni previste dal paragrafo 2. Nel caso concreto la disposizione è stata ritenuta compatibile con la tassazione italiana in ragione della doppia residenza e della prevalenza del collegamento con l'Italia.
Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, art. 29
"che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione"
Per ottenere un rimborso o beneficiare dell'esenzione convenzionale non è sufficiente una certificazione generica di residenza fiscale nell'altro Stato; occorre una certificazione specifica che attesti la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione del beneficio convenzionale.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 2, comma 2
La residenza fiscale italiana è collegata, secondo la disciplina applicata nella sentenza, all'iscrizione anagrafica o alla presenza nel territorio dello Stato dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 3, comma 1
I residenti fiscalmente in Italia sono soggetti a imposizione sul reddito complessivo, secondo il principio della tassazione mondiale.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 6
Le somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro possono rientrare nelle categorie reddituali imponibili previste dal sistema tributario.
Codice civile, art. 43
La nozione civilistica di residenza e domicilio è stata utilizzata come elemento di valutazione del radicamento personale ed economico del contribuente in Italia.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I quesiti di diritto e le sintesi dei vizi motivazionali devono essere specifici, riferiti alla concreta fattispecie e idonei a evidenziare l'errore attribuito alla sentenza impugnata; quesiti generici comportano l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- L'iscrizione all'AIRE o la certificazione di residenza fiscale estera non escludono automaticamente la residenza fiscale italiana: il giudice può considerare abitazione permanente, famiglia, patrimonio, attività economiche e centro degli interessi.
- In presenza di una possibile doppia residenza, la Convenzione contro le doppie imposizioni richiede di applicare i criteri convenzionali per stabilire lo Stato di prevalente collegamento, non la sola dichiarazione formale del contribuente.
- Per ottenere il rimborso di ritenute italiane invocando una convenzione internazionale non basta provare di essere residenti all'estero; occorre dimostrare anche che ricorrono tutte le condizioni specifiche per l'esenzione o la riduzione convenzionale.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella motivatamente adottata dai giudici di merito.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione: se una ratio decisiva non viene validamente censurata, l'eventuale accoglimento delle altre censure non sarebbe comunque sufficiente a modificare l'esito.
- La tassazione nello Stato estero non determina di per sé l'esenzione in Italia; può invece operare, se ne ricorrono i presupposti, il meccanismo convenzionale del credito d'imposta contro la doppia imposizione.
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