Cassazione Civile, Sentenza n. 4802/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso per agevolazioni fiscali (IVA, IRPEG, ILOR) riferite agli anni 1990-1992 previste dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 in relazione al sisma del dicembre 1990: l'Agenzia aveva negato i rimborsi ritenendo le misure compatibilità con il diritto dell'Unione (aiuti di Stato) e avviando o richiamando procedure decisionali della Commissione europea
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in parte. Quanto all'IVA ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente perché la disposizione nazionale era incompatibile con il diritto dell'Unione (richiamando la sentenza C-82/14 della Corte di Giustizia e la decisione della Commissione C(2015) 5549 final). Quanto alle altre imposte (IRPEG e ILOR) la Corte ha cassato la sentenza e ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale per ulteriori indagini di fatto finalizzate a verificare, tra l'altro, se l'aiuto individuale possa rientrare nei regolamenti de minimis o nelle eccezioni compatibili (nexus diretto con il danno da calamità, esclusione di sovracompensazione, prova cumulativa degli aiuti), lasciando al giudice di merito l'accertamento probatorio
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990... possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992... versando... l'intero ammontare dovuto... diminuito al 10 per cento
La Corte ha ritenuto che, nella parte in cui consente una riduzione del 90% dell'IVA dovuta e il rimborso delle somme già corrisposte, la norma è incompatibile con il principio di neutralità dell'IVA e con il diritto dell'Unione; pertanto va disapplicata rispetto all'IVA
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015
Le misure di aiuto di Stato in oggetto... sono incompatibili con il mercato interno
La decisione è atto vincolante e i giudici nazionali devono darvi immediata attuazione; stabilisce l'incompatibilità del regime agevolativo salvo eccezioni (aiuto individuale conforme ai regolamenti de minimis o ad altro regime approvato, o aiuti a compensazione di danni da calamità se sussistono condizioni precise)
art. 108 TFUE
Norma di riferimento per la procedura di notifica e di controllo degli aiuti di Stato; la Commissione può avviare indagini e dichiarare incompatibili aiuti concessi dagli Stati membri
art. 288 TFUE
Affermata la vincolatività degli atti della Commissione e la loro efficacia immediata quale ius superveniens che il giudice nazionale deve applicare
regolamento (CE) n. 1407/2013 e regolamento (CE) n. 717/2014 (de minimis)
I regolamenti de minimis possono rendere compatibile un vantaggio individuale se, al momento della concessione, esso rientra nei limiti previsti; il giudice deve verificare l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis ricevuti su periodo triennale
regolamento n. 659/1999/CE (art. 11 e 12)
Regole procedurali sulla cooperazione Commissione-Stato membro e sull'avvio di indagini formali; la mancata sospensione del giudizio era contestata ma è stata superata dalla successiva decisione finale della Commissione
Direttiva 2006/112/CE (art. 9)
Definizione comunitaria del soggetto passivo IVA e il principio di neutralità fiscale, impiegati dalla Corte per affermare l'inapplicabilità dell'agevolazione in materia di IVA
Massime di principio
- Se la Commissione europea adotta una decisione finale che dichiara un regime nazionale di aiuti incompatibile, i giudici nazionali devono applicare immediatamente tale decisione e disapplicare le norme nazionali contrastanti (ius superveniens).
- Per l'IVA il principio di neutralità fiscale è vincolante: disposizioni nazionali che consentono a soggetti passivi di trattenere IVA dovuta allo Stato sono incompatibili e i rimborsi previsti da tali disposizioni vanno negati.
- Per le imposte diverse dall'IVA (es. IRPEG, ILOR) la compatibilità dell'aiuto va valutata caso per caso alla luce della decisione della Commissione: occorre verificare se l'aiuto individuale rientra nei limiti dei regolamenti de minimis o se si tratta di un aiuto legittimo a compensazione di danni da calamità, con la prova a carico del beneficiario.
- La regola de minimis richiede la verifica dell'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti dal beneficiario su un periodo triennale; se la soglia è superata l'intero beneficio deve essere negato.
- Il nesso diretto fra danno subito dall'impresa (sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento) e l'aiuto concesso è requisito essenziale per qualificare l'aiuto come compatibile a titolo di compensazione per calamità; va inoltre esclusa la sovracompensazione considerando altre fonti di indennizzo.
- In presenza di decisioni della Commissione che dichiarano l'incompatibilità degli aiuti, le eccezioni (ad es. prescrizione documentale) devono essere interpretate restrittivamente e non autorizzano erogazioni automatiche successive alla decisione.
- In pratica, il contribuente che invoca l'agevolazione deve predisporre documentazione probatoria completa: ammontare totale di aiuti de minimis ricevuti, prove del danno subito e della sede operativa, elementi per escludere doppia copertura assicurativa o altri indennizzi.
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