Sentenza n. 1188/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto notificato in data 14 marzo 2024, con cui è stata disposta l’inammissibilità della istanza per carenza reddituale della richiesta di cittadinanza del Sig.-OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso e, in particolare della nota della Prefettura di Catanzaro Area IV – Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione- prot. uscita n. -OMISSIS-, con cui sono state richieste integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale, unitamente alla nota prefettizia di richiesta di integrazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la domanda di acquisto della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, è stata dichiarata inammissibile per insufficienza reddituale. Ha dedotto che la soglia reddituale utilizzata dall'amministrazione, parametrata ai limiti previsti per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, era rispettata e che, al momento della domanda, viveva solo in Italia, mentre la famiglia lo aveva raggiunto successivamente. Ha inoltre dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio. L'amministrazione ha sostenuto che dal portale Punto Fisco risultava, per il 2016, un reddito di euro 9.070,00, inferiore alla soglia applicabile considerando il coniuge e un figlio a carico, e ha eccepito che nei procedimenti a istanza di parte non fosse necessaria la comunicazione di avvio, aggiungendo di avere comunque inviato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto due istruttorie per chiarire i dati concretamente utilizzati dall'amministrazione e la composizione del nucleo familiare. È emerso che il ricorrente aveva dichiarato redditi pari a euro 9.070,00 per il 2016, euro 14.655,00 per il 2017, euro 13.471,63 per il 2018 ed euro 14.648,00 per il 2019; per il 2016 non risultavano familiari a carico nelle dichiarazioni dei redditi e il primo figlio era nato soltanto nel luglio 2017. L'amministrazione non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nel 2016 fossero effettivamente a carico il coniuge e un figlio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha respinto la censura procedimentale, rilevando che il procedimento era stato attivato dallo stesso interessato, il quale ne conosceva l'esistenza, e che l'amministrazione aveva comunque trasmesso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, ricevendo riscontro. Non si è quindi verificata una lesione concreta del contraddittorio. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto la legittimità del ricorso alla soglia reddituale utilizzata dall'amministrazione e ha affermato che il requisito deve essere verificato sia con riferimento al triennio anteriore alla domanda sia per il periodo successivo fino al giuramento, in modo da accertarne la stabilità e continuità. Tuttavia, il provvedimento è stato annullato perché l'amministrazione aveva erroneamente considerato, per l'anno 2016, la presenza di un coniuge e di un figlio a carico senza adeguato supporto documentale, mentre le dichiarazioni fiscali attestavano l'assenza di familiari a carico e il figlio era nato solo nel 2017. L'annullamento è stato disposto con salvezza del riesercizio del potere, poiché devono ancora essere valutati i redditi del periodo successivo, nonché gli ulteriori requisiti relativi a residenza, conoscenza della lingua, assenza di condanne penali e pericolosità sociale. È stata respinta la domanda di condanna dell'amministrazione al rilascio della cittadinanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa della domanda di acquisto della cittadinanza italiana per residenza.
art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8
È utilizzato dall'amministrazione, secondo la circolare ministeriale richiamata, come parametro per individuare la soglia reddituale necessaria a dimostrare l'autosufficienza economica del richiedente.
d.m. 22 novembre 1994
Impone di corredare la domanda con la documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio antecedente e rileva ai fini della verifica del requisito reddituale iniziale.
art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Costituisce la norma attuativa in base alla quale il d.m. 22 novembre 1994 disciplina la documentazione reddituale dell'ultimo triennio.
art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Richiede il mantenimento del requisito reddituale fino al momento del giuramento, imponendo una verifica della stabilità e continuità del reddito successivo alla domanda.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La mancata comunicazione di avvio non determina illegittimità quando l'interessato conosca aliunde il procedimento e abbia avuto una concreta possibilità di parteciparvi.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto e il riscontro dell'interessato hanno escluso, nel caso concreto, una lesione effettiva del contraddittorio procedimentale.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per residenza, il requisito reddituale deve essere verificato considerando sia i redditi del triennio antecedente alla domanda sia quelli maturati successivamente, fino al giuramento, così da accertare il possesso stabile e continuo di mezzi economici adeguati.
- In assenza di una soglia reddituale minima espressamente fissata dalla legge sulla cittadinanza, l'amministrazione può utilizzare, quale parametro certo e uniforme di autosufficienza economica, la soglia prevista dalla normativa sull'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, purché la applichi correttamente alla concreta situazione familiare del richiedente.
- La valutazione del requisito reddituale deve riferirsi alla composizione effettiva del nucleo familiare e ai familiari fiscalmente a carico nel periodo considerato; l'amministrazione non può applicare una soglia maggiorata sulla base di familiari a carico non comprovati dalla documentazione disponibile.
- L'annullamento del diniego per erronea valutazione del requisito reddituale non comporta il riconoscimento diretto della cittadinanza quando restino da verificare i redditi successivi alla domanda e gli ulteriori requisiti sostanziali previsti dalla disciplina, dovendo l'amministrazione riesercitare il potere nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.
- Nei procedimenti avviati su istanza di parte, l'omessa comunicazione di avvio non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento quando l'interessato conosca l'esistenza del procedimento e abbia avuto una concreta possibilità di interlocuzione, anche mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
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