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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13360/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Le ricorrenti, quali eredi del proprietario di un complesso immobiliare in cui aveva operato la società fallita, hanno chiesto l’ammissione al passivo in prededuzione di un credito per il periodo di occupazione degli immobili da parte della curatela. In origine avevano prospettato un credito risarcitorio parametrato al valore locativo dell’immobile per l’asserita occupazione sine titulo dal fallimento fino al rilascio. In sede di opposizione allo stato passivo hanno poi dedotto anche il rinvenimento di un contratto di locazione del 2003 per una parte del compendio, sostenendo che per quei beni la curatela fosse subentrata nel contratto ex art. 80 l.fall. e dovesse corrispondere il canone in prededuzione; in via subordinata hanno invocato l’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per l’uso del bene senza corrispettivo o, comunque, il risarcimento del danno da occupazione abusiva. Il tribunale ha dichiarato inammissibili le domande nuove formulate in opposizione e, nel merito, ha escluso il credito per occupazione sine titulo per difetto di allegazione e prova della concreta perdita di occasioni di godimento o di locazione, valorizzando anche elementi che facevano ritenere il rapporto originario qualificabile come comodato gratuito di fatto. Con il ricorso per cassazione le eredi hanno denunciato violazione degli artt. 112, 163 e 345 c.p.c., oltre che degli artt. 2041 c.c. e 80 l.fall., sostenendo che petitum e causa petendi non fossero mutati in modo radicale e che la domanda subordinata fosse compatibile con quella principale; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 1810 c.c., assumendo che, anche a voler qualificare il rapporto come comodato, la richiesta di restituzione del settembre 2016 avrebbe fatto cessare il comodato e trasformato l’occupazione in sine titulo, con diritto al valore locativo sino allo sgombero definitivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità delle domande introdotte per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, sia quella fondata sul contratto di locazione del 2003 sia quella basata sull’arricchimento senza causa, perché il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e non consente domande nuove né modificazioni sostanziali della domanda originaria. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione di merito con cui il tribunale aveva negato l’ammissione del credito per occupazione sine titulo, osservando che il diritto al risarcimento del danno da indisponibilità dell’immobile richiede l’allegazione e, se contestata, la prova della concreta possibilità di godimento o di locazione perduta; il solo parametro del valore locativo di mercato è uno strumento di liquidazione equitativa, ma presuppone la prova del danno. La Corte ha quindi confermato la condanna delle ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione o di decisione su domande diverse da quelle originarie.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel formulare nuove domande in opposizione.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per contestare l’asserita inammissibilità delle domande nuove in sede di opposizione.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte conferma che la domanda di indebito arricchimento proposta per la prima volta in opposizione allo stato passivo è inammissibile per mutamento di causa petendi e petitum.

  • art. 80 l.fall.

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere il subentro della curatela nel contratto di locazione e l’obbligo di pagamento del canone in prededuzione; la Corte non accoglie tale prospettazione per inammissibilità della nuova domanda.

  • art. 1810 c.c.

    Richiamato per sostenere che il comodato senza termine è revocabile ad nutum e che la richiesta di restituzione avrebbe trasformato l’occupazione in sine titulo.

  • art. 99 l.fall.

    Norma richiamata dalla Corte per affermare il carattere impugnatorio dell’opposizione allo stato passivo e l’immutabilità della domanda.

  • art. 98 l.fall.

    Richiamato nel definire il giudizio di opposizione allo stato passivo come sede in cui non possono essere introdotte domande nuove rispetto all’insinuazione.

  • art. 24 Cost.

    Evocato per sottolineare che la disciplina dell’opposizione allo stato passivo tutela celerità e semplificazione senza comprimere irragionevolmente il diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato cui si commisura l’ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove né modificazioni sostanziali della domanda già proposta in sede di insinuazione, perché il rimedio ha natura impugnatoria ed è governato dal principio di immutabilità della domanda.
  • La domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. non può essere proposta per la prima volta in opposizione allo stato passivo se introduce una diversa causa petendi e un diverso petitum rispetto alla pretesa originaria.
  • Nel risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario deve allegare e, se contestato, provare la concreta perdita della possibilità di godimento diretto o di concessione a terzi dietro corrispettivo; il danno non è in re ipsa.
  • Il parametro del canone locativo di mercato può essere utilizzato per la liquidazione equitativa del danno da indisponibilità dell’immobile solo dopo che sia stata provata l’esistenza del pregiudizio.
  • Per il danno da mancata disponibilità dell’immobile, la prova può essere anche presuntiva, ma deve riguardare specifiche circostanze idonee a dimostrare che il bene sarebbe stato effettivamente impiegato in modo fruttifero o locato nel periodo dedotto.
  • La qualificazione del rapporto originario come comodato gratuito, se non specificamente superata da prova contraria, esclude di per sé il riconoscimento automatico di canoni o indennità, restando necessario dimostrare il pregiudizio concretamente subito dopo la cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoComodatoInadempimentoArricchimento senza causa
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoArricchimento senza causa

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