Sentenza n. 1204/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro a seguito dell'arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale deducendo la violazione del d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere e difetto di motivazione. Ha sostenuto che mancassero i presupposti della misura, in particolare il requisito dell'abitualità nella commissione di reati, poiché i precedenti penali risalivano agli anni 1998-2014, erano in parte di modesta gravità o depenalizzati e l'unica condanna per ricettazione risaliva al 2006. L'avviso era stato adottato dopo un arresto avvenuto il 29 ottobre 2022, conseguente al rinvenimento di circa 1,05 kg di cocaina occultata nell'autovettura e alla consegna spontanea di un coltello a serramanico; per tali fatti era intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'avviso orale previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 ha natura monitoria e finalità lato sensu preventiva e non richiede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'interessato né la configurabilità giudizialmente accertata di reati. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi di fatto circostanziati, anche indiziari, e sulla valutazione complessiva della condotta e dei precedenti, purché adeguatamente motivata. La valutazione amministrativa è connotata da ampia discrezionalità e il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione. Nel caso concreto, le contestazioni relative all'arresto e i precedenti penali rendevano non irragionevole la valutazione del Questore circa la sussistenza dei presupposti della misura. La motivazione dell'avviso è stata ritenuta sufficiente e adeguatamente correlata alla condotta accertata. Gli elementi rilevanti devono essere valutati al momento dell'adozione dell'atto, sicché eventuali pronunce favorevoli sopravvenute non determinano l'illegittimità sopravvenuta del provvedimento. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
La disposizione attribuisce al Questore il potere di adottare l'avviso orale quando sussistano indizi a carico del destinatario, con indicazione delle ragioni giustificative.
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Le categorie soggettive individuate dalla norma delimitano i destinatari delle misure di prevenzione; l'appartenenza può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi di fatto, anche indiziari.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 del d.lgs. 159/2011 è una misura monitoria e preventivo-amministrativa che non richiede l'accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario né una precedente condanna per i fatti posti a fondamento della valutazione di pericolosità.
- La valutazione sottesa all'avviso orale può fondarsi su elementi di fatto circostanziati e anche indiziari, desunti dalla condotta concreta e dai precedenti dell'interessato, valutati nel loro complesso e con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento.
- Per adottare un avviso orale non è necessario dimostrare in modo pieno che l'interessato viva dei proventi di attività delittuose, sia dedito a traffici illeciti o si associ con pregiudicati, quando il complessivo modello comportamentale consenta di ritenere ragionevolmente sussistente una propensione a condotte antisociali riconducibile alle categorie dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011.
- Nella valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'avviso orale l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione.
- La motivazione dell'avviso orale è sufficiente quando espone le ragioni della valutazione di pericolosità e le correla alla condotta concretamente accertata e agli ulteriori elementi rilevanti, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
- La legittimità dell'avviso orale deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento della sua adozione; eventuali pronunce giudiziarie favorevoli sopravvenute non determinano, di per sé, l'illegittimità sopravvenuta del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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