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Provvedimento

Deliberazione n. 496 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure erano finalizzate a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a prescriverne, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi. La decisione conferma quindi l’intervento rapido previsto dalla disciplina sul c.d. revenge porn.

Ratifica nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 29 agosto 2024, due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a rischio di diffusione tramite piattaforme digitali.

Quadro normativo di riferimento

La decisione si colloca nell’ambito della disciplina introdotta dall’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che l’Autorità decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

È richiamato inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 374 e 375 del 29 luglio 2024.

Con tali provvedimenti è stato disposto:

  • nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione di eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale

Le determinazioni d’urgenza sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme in data 29 luglio 2024. Esaminate le osservazioni eventualmente formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha quindi ratificato i provvedimenti con decisione del 29 agosto 2024, confermando l’efficacia delle misure urgenti adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram per il rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti urgenti del 29 luglio 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 374 e 375 del 29 luglio 2024, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale e prescrivendo la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati, confermando così le misure dirette a bloccare la possibile diffusione del contenuto segnalato e a preservare eventuali elementi utili a fini probatori.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

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