Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 154/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento 1) dell'ordinanza del Settore Tecnico del Comune di Santa Marina di Salina, n. 2 del 22.01.2026, a firma del Responsabile ad interim del IV Settore, notificata in data 22.01.2026, con la quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza di rimozione n. 13 del 30.10.2008 e dichiarata l’acquisizione dell’opera edilizia costituita da un terrazzo a servizio dell’attività di ristorazione in cui risulta installata una tenda retrattile per la copertura, e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4 del d.p.r. 380/01 e s.m.i. 2) della relazione di accertamento tecnico dell’U.T.C. prot. n. 10928 del 13.11.2025, richiamato nell’ordinanza n. 2/2026, sopra meglio descritta.

Giustizia amministrativa202600745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza a un ordine di rimozione e di acquisizione dell'opera edilizia e dell'area di sedime

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 2 del 22 gennaio 2026, con cui il Comune ha accertato l'inottemperanza a una precedente ordinanza di rimozione del 30 ottobre 2008 e ha dichiarato l'acquisizione dell'opera edilizia costituita da un terrazzo asservito a un'attività di ristorazione, con tenda retrattile, nonché dell'area di sedime, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001. È stata altresì impugnata la relazione di accertamento tecnico comunale richiamata nell'ordinanza. Il Comune non si è costituito in giudizio. L'ordinanza non esamina ancora i motivi di illegittimità dedotti, poiché rileva la necessità di acquisire d'ufficio il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dell'azione amministrativa, quelli richiamati nell'atto e ogni altro documento utile alla decisione.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione intimata di depositare, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio e in vista dell'udienza di merito del 10 settembre 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti su cui esso si fonda, quelli in esso citati e quelli ritenuti utili al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza del ricorso né sulla legittimità dell'acquisizione edilizia.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La disposizione impone all’amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la decisione della controversia.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti e dei documenti necessari o utili al giudizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti rilevanti per verificare l'eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali non invalidanti.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    È la base normativa richiamata dall’ordinanza comunale per l’acquisizione dell’opera edilizia e dell’area di sedime in conseguenza dell’accertata inottemperanza all’ordine di rimozione.

Massime di principio

  • L’amministrazione intimata deve depositare nel giudizio amministrativo il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti che ne costituiscono il fondamento, quelli richiamati e ogni ulteriore atto utile alla decisione.
  • Se l’amministrazione non adempie all’obbligo di deposito documentale previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice può ordinare l’esibizione degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
  • La nozione di documentazione "utile al giudizio" comprende ogni atto potenzialmente incidente sulla decisione, inclusi quelli necessari a valutare l’eventuale applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.