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Legge

L.R. Valle d'Aosta 22/2008

Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 22/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale autorizza, per il solo anno 2008, la riduzione e successiva ricostituzione/aumento del capitale della Casino de la Vallée S.p.A. per coprire perdite accertate, con apporto fino a 9,9 milioni di euro da parte della Regione. Prevede inoltre la continuità del consiglio di amministrazione in carica fino al nuovo organo e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina della società Casino de la Vallée S.p.A. e interventi sul capitale per l'anno 2008

Modifiche alla disciplina della Casino de la Vallée S.p.A. e interventi sul capitale

La legge regionale interviene sulla società per azioni costituita per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, modificandone la disciplina organizzativa e autorizzando specifici interventi finanziari sul capitale sociale. Le misure sono riferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta e hanno una chiara applicazione circoscritta all’esercizio 2008.

Interventi sul capitale sociale nel 2008

Per l’anno 2008 è autorizzata la riduzione del capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.A. al fine di coprire le perdite accertate nello stesso anno. A tale riduzione deve seguire la ricostituzione del capitale e il successivo aumento, mediante conferimenti sia in denaro sia in beni mobili.

La Giunta regionale è autorizzata, sempre per il 2008, a sottoscrivere gli aumenti di capitale in denaro necessari fino a un importo massimo di 9.900.000 euro.

Copertura finanziaria e variazioni di bilancio

L’onere derivante dalla sottoscrizione degli aumenti di capitale trova copertura nel bilancio regionale per l’anno finanziario 2008, nell’obiettivo programmatico 2.1.4.02 relativo a partecipazioni azionarie e conferimenti. Il relativo finanziamento è assicurato mediante l’utilizzo delle risorse già iscritte nel medesimo obiettivo programmatico, per 9.900.000 euro, sul capitolo 35620, destinato alle spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale.

Per dare attuazione alla legge, la Giunta regionale può disporre con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le variazioni di bilancio necessarie.

Regime degli organi societari

Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della legge continua a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo organo di amministrazione nominato secondo la disciplina risultante dalle modifiche introdotte.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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