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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04260/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società ricorrente aveva contestato plurime cartelle di pagamento desunte da estratti di ruolo, deducendo in particolare l’inesistenza o irregolarità della notifica delle cartelle e censurando la sentenza di appello che aveva dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e comunque rigettato l’impugnazione, facendo applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Con il ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi, la società lamentava, tra l’altro, l’apparenza della motivazione, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, la dedotta incostituzionalità della disciplina sopravvenuta, il preteso contrasto con il diritto unionale e convenzionale, nonché chiedeva la rimessione alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale. La Corte ha esaminato prioritariamente l’istanza di discussione in pubblica udienza, disattendendola, quindi ha ritenuto infondato il primo motivo e non accoglibili gli altri, sul rilievo che l’estratto di ruolo non è impugnabile fuori dai casi tassativi previsti dalla norma sopravvenuta e che, nel caso concreto, mancava un interesse ad agire attuale e concreto, non essendo stati allegati i pregiudizi tipizzati dalla legge. Ha inoltre escluso profili di contrasto costituzionale, unionale o convenzionale, e ha negato la necessità di rinvio pregiudiziale o di sospensione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse ad agire, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo nei casi non rientranti nell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Ha dichiarato inammissibili le richieste di rinvio alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre a una condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore di ciascuna parte controricorrente e al versamento alla cassa delle ammende delle somme indicate, con ulteriore applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973

    L’estratto di ruolo è impugnabile solo nei casi tassativi previsti dalla norma; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire e il ricorso è inammissibile. La disciplina sopravvenuta si applica anche ai giudizi pendenti.

  • art. 12 del d.lgs. n. 110/2024

    Ha ampliato il perimetro dei casi in cui è ammessa la tutela giurisdizionale contro l’estratto di ruolo, ma solo in presenza dei pregiudizi tipizzati dalla legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la decisione conforme alla proposta conferma la manifesta infondatezza/inammissibilità e giustifica la condanna aggravata secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto applicabile la condanna per responsabilità aggravata in ragione del mancato adeguamento alla proposta di definizione accelerata, qualificando la condotta come abuso del processo.

  • art. 267 TFUE

    Non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale, perché non erano state indicate questioni nuove rispetto a quelle già risolte dalla giurisprudenza nazionale.

  • art. 39, comma 1, 1-bis e 1-ter, del processo tributario

    Nel processo tributario, la pendenza di questioni di legittimità costituzionale sollevate in altri giudizi non comporta, di per sé, un obbligo di sospensione.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    È stato richiamato per le conseguenze economiche connesse al rigetto del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri uno dei pregiudizi specificamente tipizzati dalla legge; in mancanza, difetta l’interesse ad agire.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti, salvo che emerga un concreto e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi previste.
  • La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di legittimità.
  • Le questioni di costituzionalità o di compatibilità unionale non impongono rinvio o sospensione quando siano già state esaminate e risolte dalla giurisprudenza consolidata, in assenza di profili nuovi e decisivi.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, la mancata adesione alla proposta può giustificare la condanna aggravata per abuso del processo ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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