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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04862/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria le contestava la detenzione di attività finanziarie e di investimento presso una banca estera, in violazione degli obblighi dichiarativi, recuperando a tassazione redditi riferiti al 2005 ai fini IRPEF ed altro. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia e rigettato l'appello incidentale condizionato della contribuente. In cassazione la contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, sostenendo che la presunzione ivi prevista non fosse retroattiva; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato che le somme rinvenute sul conto erano riconducibili a versamenti in entrata precedenti al 2005, anno oggetto dell'accertamento. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con domanda, riscontro dell'Agenzia e pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha preso atto del deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata, rilevando che la controversia rientrava tra quelle definibili e che non risultava notificato alcun diniego. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha altresì precisato che, per espressa previsione dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione. Infine, ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'estinzione del processo per definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in particolare dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009

    la ricorrente sosteneva che la presunzione prevista dalla norma non avesse efficacia retroattiva

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020

    il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento della prima rata determina la sospensione del processo nei termini previsti dalla norma

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018

    L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine

    in mancanza di diniego tempestivo non opera alcun ostacolo alla definizione della controversia

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018

    In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

    la mancata istanza di trattazione, in presenza di rituale definizione agevolata e assenza di diniego, comporta l'estinzione del processo e la regolazione delle spese secondo la regola speciale della norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato in conseguenza dell'estinzione del processo per definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando il contribuente dimostra di aver aderito ritualmente alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e non risulta notificato un diniego, la controversia tributaria deve essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
  • Nel regime della definizione agevolata, il deposito della domanda e della prova del versamento della prima rata produce gli effetti processuali di sospensione e, in assenza di istanza di trattazione nei termini, conduce all'estinzione del giudizio.
  • Nei giudizi estinti per definizione agevolata le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e il giudice non procede alla loro liquidazione.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • Le censure di ricorso relative alla retroattività di una presunzione fiscale e all'omesso esame di fatti decisivi restano assorbite quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una valida definizione agevolata che estingue il processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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