Cassazione Penale, Sentenza n. 14696/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Procura impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 18/12/2025 che, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato, limitatamente ai telefoni cellulari, il decreto del Pubblico Ministero del 26/11/2025 di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio eseguiti nei confronti dell'indagato per il reato ex art. 648-bis c.p. La Procura deduceva violazione dell'art. 324 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse dichiarato la nullità per difetto di motivazione senza tener conto che l'Ufficio aveva previamente integrato l'argomentazione prima dell'udienza di riesame (decreto di restituzione con estrazione di copia forense e dettagliata indicazione delle esigenze probatorie, nonché disclosure degli atti di indagine)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto che, pur essendo possibile per la parte pubblica integrare le carenze motivazionali mediante adeguate produzioni nel procedimento incidentale di riesame, la Procura non ha allegato o provato nel ricorso di aver effettivamente superato l'inerzia originaria tramite specifiche produzioni nello stesso incidente. Le semplici comunicazioni alle parti non dimostrano la trasmissione al Tribunale del riesame degli atti di indagine. La Corte non ha quindi esaminato il merito della questione e ha dichiarato inammissibile il ricorso (decisione del 27/03/2026). In considerazione della qualità di parte pubblica del ricorrente, la Procura è stata esonerata dal pagamento delle spese processuali e da somme alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato (ricettazione) per cui erano stati effettuati la perquisizione e il sequestro probatorio
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di legittimità del provvedimento di convalida della perquisizione/sequestro: la contestazione riguardava la presunta carenza motivazionale del decreto di convalida
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per indicare che la trattazione del riesame si era svolta con modalità scritte
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dell'errore in procedendo come possibile doglianza deducibile in cassazione; la Corte osserva che, pur potendo esaminare profili di fatto per tale vizio, il ricorso deve essere autosufficiente e dettagliato
Massime di principio
- Il giudice del riesame può annullare la convalida di sequestro probatorio per carenza motivazionale, ma l'Ufficio procedente può integrare le ragioni probatorie mediante produzioni specifiche nel procedimento incidente; tali integrazioni devono risultare documentate e trasmesse al Tribunale del riesame
- La mera comunicazione di atti alle parti non è idonea a dimostrare che gli stessi atti siano stati posti concretamente all'attenzione del Tribunale del riesame; è necessario provare la effettiva produzione nel procedimento incidentale
- In cassazione l'impugnazione per errore in procedendo può comportare l'esame di fatti processuali, ma il principio di autosufficienza del ricorso impone che il ricorrente esponga dettagliatamente i fatti e i riferimenti necessari: senza ciò il ricorso è inammissibile per aspecificità
- Quando si impugna la decisione di riesame occorre acquisire e documentare tempestivamente nel fascicolo incidentale tutte le evidenze che giustificano il vincolo probatorio (es. estrazione copia forense, motivazione sulle esigenze investigative), non confidando in comunicazioni informali
- La qualità di parte pubblica esonera dall'obbligo di pagare le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso, ma non solleva dall'onere di corretta e completa allegazione degli elementi richiesti dalla giurisprudenza per la verifica d'ufficio da parte della Corte di Cassazione
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