Circolare INAIL n. 06 del 01 febbraio 1995
Legge 31 gennaio 1983, n 25 modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n 1103 e al DPR 6 marzo 1968, n 680, sulla regolamentazione giuridica dellesercizio dellattività di tecnico sanitario di radiologia medica determinazione delle retribuzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce il decreto ministeriale 5 luglio 1994 che determina le retribuzioni convenzionali annue da assumere per la liquidazione delle rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per gli anni 1991, 1992 e 1993. Indica anche come riliquidare le rendite in corso o costituite, chiarendo quando la rivalutazione spetta e quando invece non va effettuata, sulla base delle variazioni percentuali della retribuzione convenzionale e delle regole di decorrenza applicabili dal 1991 al 1994. Fornisce infine istruzioni operative alle Unità operative per l’individuazione dei casi e l’imputazione nei sistemi di calcolo.
Retribuzioni convenzionali per tecnici sanitari di radiologia medica autonomi (anni 1991-1993)
Retribuzioni convenzionali per tecnici sanitari di radiologia medica autonomi (1991-1994)
La circolare INAIL n. 6 del 1° febbraio 1995 recepisce il decreto ministeriale 5 luglio 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1994, che determina le retribuzioni convenzionali annue da assumere a base per la liquidazione delle rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. La circolare definisce inoltre le regole per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite relative agli eventi verificatisi dal 1991 al 1994 e fornisce istruzioni operative per la gestione nei sistemi INAIL.
Ambito di applicazione
Le retribuzioni convenzionali indicate nella circolare valgono esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Il trattamento riguarda le rendite dovute ai soggetti interessati, o ai loro superstiti, per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Retribuzioni convenzionali fissate dal decreto ministeriale
Il decreto ministeriale richiamato stabilisce le seguenti retribuzioni convenzionali annue:
- anno 1991: L. 30.507.388;
- anno 1992: L. 31.088.073;
- anno 1993: L. 31.348.073.
Tali valori devono essere assunti come base per il calcolo delle rendite nei casi di competenza.
Liquidazione e riliquidazione delle rendite
Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1991, la retribuzione annua da utilizzare è L. 30.507.388. La stessa retribuzione si applica alla riliquidazione, dal 1° luglio 1991, delle rendite già in corso a quella data, poiché la variazione della retribuzione convenzionale rispetto alla precedente è pari o superiore al 10%, integrando il presupposto richiesto dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1992, la retribuzione annua da assumere è L. 31.088.073. In questo caso non si procede alla rivalutazione delle rendite in godimento al 1° luglio 1992, perché non ricorre il presupposto della variazione non inferiore al 10% previsto dal citato articolo 20 della legge n. 41/1986.
Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1993, la retribuzione annua da utilizzare è L. 31.348.073. La legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 11, comma 1, ha modificato dal 1° gennaio 1993 la decorrenza della rivalutazione delle rendite, anticipandola dal 1° luglio al 1° gennaio; tuttavia non ha modificato il requisito sostanziale del superamento del 10% previsto dalla legge n. 41/1986. Poiché la variazione della retribuzione convenzionale 1993 rispetto alla precedente è inferiore al 10%, non si effettua la rivalutazione delle rendite in godimento al 1° gennaio 1993.
Per gli eventi verificatisi nel 1994, le rendite devono essere liquidate o, se già costituite, riliquidate in via provvisoria sulla base della retribuzione convenzionale relativa al 1993, pari a L. 31.348.073.
Istruzioni operative per le Unità operative
Le Unità operative devono individuare i casi interessati utilizzando i tabulati dei soggetti con qualifica "85", corrispondente a "tecnico di radiologia", che saranno trasmessi dalla Direzione generale. Da tali tabulati devono essere estratti i tecnici di radiologia autonomi assoggettati al trattamento economico oggetto della circolare, anche in riferimento alle istruzioni già impartite con nota 13 aprile 1992.
I casi individuati vanno poi separati per anno di competenza e gestiti secondo le seguenti modalità:
- per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1991 e precedenti, la rendita annua deve essere calcolata sulla base di L. 30.507.388 e il campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" della mappa "BASI DI CALCOLO" deve essere impegnato con codice "2"; la decorrenza va indicata al 1° luglio 1991 per gli eventi antecedenti il 1° gennaio 1991, oppure coincidente con la decorrenza della rendita per gli eventi successivi;
- per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993, si opera nello stesso modo, assumendo rispettivamente le retribuzioni di L. 31.088.073 e L. 31.348.073, con decorrenza del campo uguale a quella della rendita.
Gestione dei periodi esclusi dal biennio di calcolo
La circolare segnala che la maggior parte delle decorrenze interessate alla riliquidazione cade in periodi esclusi dal biennio di calcolo consentito dalle procedure automatizzate. Per tali casi, le spettanze dovute per i periodi anteriori al biennio devono essere calcolate separatamente e segnalate mediante il campo "REGOLAZIONE" della mappa "ELEMENTI ACCESSORI BASI DI CALCOLO".
Punti principali
Decreto ministeriale e retribuzioni convenzionali
La circolare dà atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 5 luglio 1994, che fissa le retribuzioni convenzionali annue da assumere a base per la liquidazione delle rendite dovute ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Gli importi indicati sono: 1991 L. 30.507.388, 1992 L. 31.088.073, 1993 L. 31.348.073.
Ambito soggettivo di applicazione
Le retribuzioni convenzionali riportate valgono esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. La circolare precisa che le disposizioni riguardano le rendite dovute ai soggetti interessati o ai loro superstiti per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Criteri di liquidazione e riliquidazione delle rendite
Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1991 la retribuzione annua da assumere è quella di L. 30.507.388, applicabile anche alla riliquidazione dal 1° luglio 1991 delle rendite in corso di godimento a tale data, poiché si è verificata una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita. Per i casi dal 1° gennaio 1992 si applica L. 31.088.073, ma non si procede alla rivalutazione delle rendite in godimento al 1° luglio 1992 perché non ricorre il presupposto della variazione minima del 10% previsto dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Per i casi dal 1° gennaio 1993 si applica L. 31.348.073; tuttavia la variazione rispetto alla retribuzione precedente resta inferiore al 10%, quindi non si dà luogo alla rivalutazione delle rendite in godimento al 1° gennaio 1993.
Decorrenza della rivalutazione dal 1993 e trattamento degli eventi del 1994
La circolare richiama l'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che dal 1° gennaio 1993 ha spostato la decorrenza della rivalutazione delle rendite dal 1° luglio al 1° gennaio. Tale modifica, però, non ha inciso sul presupposto sostanziale della rivalutazione previsto dall'articolo 20 della legge n. 41/1986. Per gli eventi verificatisi nel 1994, le rendite devono essere liquidate o, se già costituite, riliquidate in via provvisoria sulla base della retribuzione convenzionale 1993, pari a L. 31.348.073.
Istruzioni operative per le Unità operative
Le Unità operative devono individuare i casi tramite i tabulati dei soggetti con qualifica '85' corrispondente a 'tecnico di radiologia', estrapolando i tecnici di radiologia autonomi interessati dal trattamento economico indicato. I casi vanno poi distinti per anno di competenza e trattati operativamente secondo le istruzioni della circolare e della nota 13 aprile 1992.
Modalità di imputazione nei sistemi di calcolo
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1991 e precedenti occorre calcolare la rendita sulla base di L. 30.507.388 e impegnare il campo 'PRESTAZIONI PARTICOLARI' della mappa 'BASI DI CALCOLO' con il codice '2', indicando come decorrenza il 1° luglio 1991 per gli eventi antecedenti il 1° gennaio 1991, ovvero la decorrenza della rendita per gli eventi successivi. Per gli eventi dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993 si procede analogamente, assumendo rispettivamente le retribuzioni di L. 31.088.073 e L. 31.348.073, con decorrenza del campo pari a quella della rendita.
Gestione dei periodi ante-biennio
Poiché molte decorrenze interessate alla riliquidazione ricadono in periodi esclusi dal biennio di calcolo gestito dalle procedure automatizzate, per tali casi le spettanze relative ai periodi anteriori al biennio devono essere calcolate separatamente e segnalate tramite il campo 'REGOLAZIONE' della mappa 'ELEMENTI ACCESSORI BASI DI CALCOLO'.
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