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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 348 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCERTAMENTO- COSTI PER SPONSORIZZAZIONI DI ASD - DEDUCIBILITA' - LIMITI. In tema di deducibilità dei costi per sponsorizzazioni erogate in favore diassociazioni sportive dilettantistiche ilcomma 8 dell'art.90 della legge n.289 del 2002 ha introdotto un regimeagevolativo per le spese di pubblicità sostenute a favore di società,associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioniscolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivitànei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o daenti di promozione sportiva, consentendo al soggetto erogante di integralmentededurle nell'esercizio in cui le stesse sono state sostenute o in quotecostanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi. Tuttavia,affinché i costi sostenuti siano considerati componenti negativi del redditoprodotto, è necessario che, come previsto dall'art. 109 del TUIR, gli stessirisultino inerenti alla attività di impresa svolta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo non riporta una decisione concreta, né indica l'esito del ricorso, gli importi contestati o le parti processuali. Dalla massima emerge soltanto il principio secondo cui le spese di sponsorizzazione possono beneficiare della deduzione prevista dall'art. 90, comma 8, ma devono comunque rispettare il requisito generale di inerenza previsto dall'art. 109 del TUIR.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità fiscale dei costi sostenuti per sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 prevede un regime agevolativo che consente di dedurre integralmente tali spese nell'esercizio di sostenimento oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Tuttavia, la deduzione non opera automaticamente: ai sensi dell'art. 109 del TUIR, i costi devono essere inerenti all'attività d'impresa svolta.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    Consente al soggetto erogante di dedurre integralmente le spese di pubblicità sostenute a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche e associazioni sportive scolastiche, nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

    La norma introduce una presunzione o agevolazione specifica per le spese di pubblicità e sponsorizzazione rivolte ai soggetti indicati, ma non elimina la necessità che il costo sia effettivamente collegato all'attività d'impresa e adeguatamente documentato.

  • Art. 109 del TUIR

    I costi devono risultare inerenti all'attività di impresa svolta.

    La deducibilità fiscale richiede che la spesa sia sostenuta nell'interesse dell'impresa e presenti un collegamento, anche potenziale, con l'attività produttiva di reddito. La sola qualificazione formale come sponsorizzazione non è sufficiente.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche possono essere deducibili secondo l'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, ma la deduzione non è automatica.
  • È necessario dimostrare l'inerenza della spesa all'attività d'impresa, ad esempio attraverso la concreta esposizione del marchio, la promozione dei prodotti o servizi e la ragionevolezza dell'investimento rispetto agli obiettivi commerciali.
  • Occorre conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prova dei pagamenti e documentazione dell'effettiva attività pubblicitaria svolta dall'associazione.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione se la sponsorizzazione è priva di effettiva controprestazione, sproporzionata, non documentata o estranea all'attività dell'impresa.
  • Il principio agevolativo riguarda la deducibilità del costo, ma non esclude gli ulteriori requisiti fiscali e probatori previsti dalla normativa generale.

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