DECRETO 9 settembre 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2021, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto determina il contributo di vigilanza IVASS per il solo anno 2021, calcolato sui premi incassati nel 2020 al netto degli oneri di gestione, fissati al 4,12%. Le aliquote sono dello 0,46 per mille per le imprese con sede in Italia e le sedi secondarie di imprese extracomunitarie, e dello 0,10 per mille per le imprese europee operanti in Italia. Il versamento segue le scadenze e le modalità previste dalla normativa richiamata.
Contributo di vigilanza IVASS dovuto dalle imprese assicurative per il 2021
Contributo di vigilanza IVASS per il 2021
Il decreto determina la misura e le modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS per l’anno 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione. Il calcolo è basato sui premi incassati nel 2020 e il contributo è destinato alla copertura degli oneri di vigilanza e delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie richiamati dal Codice delle assicurazioni private.
Soggetti e aliquote
Il contributo è stabilito, in relazione alla categoria di impresa, nelle seguenti misure:
- 0,46 per mille dei premi incassati nel 2020 per le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e per le sedi secondarie in Italia delle imprese extracomunitarie;
- 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2020 per le imprese europee di assicurazione e riassicurazione operanti in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi.
Base di calcolo
Ai fini del calcolo, i premi incassati nel 2020 sono depurati degli oneri di gestione, quantificati nel 4,12 per cento dei premi sulla base dell’aliquota fissata dal provvedimento IVASS del 7 novembre 2019, n. 91.
Versamento e termini
Il contributo deve essere versato direttamente all’IVASS nei termini previsti dall’articolo 335, comma 5, del Codice delle assicurazioni private e secondo le modalità stabilite dal provvedimento IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, come modificato dal provvedimento del 23 luglio 2019, n. 87. La disciplina richiamata prevede due rate: un acconto entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente, e un saldo e conguaglio entro il 31 luglio, calcolato sulla base dell’aliquota contributiva dell’anno di riferimento.
Testo integrale
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