Cassazione Penale, Sentenza n. 24278/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale, contestati per fatti del 9 settembre 2021, 11 settembre 2021 e 18 gennaio 2022. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione, sostenendo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. non fosse stato notificato al difensore fiduciario, avvocato nominato in relazione ad almeno due dei fatti contestati, ma solo al difensore d'ufficio. La difesa assumeva che tale omissione determinasse la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e della sentenza, nullità già eccepita in primo grado e riproposta in appello. La Corte territoriale aveva respinto l'eccezione ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 491 c.p.p. Il ricorso contestava proprio tale soluzione, insistendo sulla tempestiva deduzione del vizio e sulla sua incidenza sul diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, nei fatti, l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non era stato notificato al difensore fiduciario, sicché la motivazione della Corte d'appello era errata nella parte in cui aveva applicato la disciplina e la preclusione dell'art. 491 c.p.p. Tuttavia ha ritenuto infondata l'eccezione perché, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato non aveva subito passivamente il processo ma aveva partecipato attivamente al dibattimento, formulando richieste istruttorie ed esercitando le prerogative difensive senza dolersi tempestivamente del vizio. Tale comportamento è stato qualificato come accettazione degli effetti dell'atto di vocatio in judicium e quindi come sanatoria della nullità ex art. 183, comma 1, lett. a), c.p.p. La sentenza impugnata è stata quindi confermata nel risultato finale, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ha funzione di garanzia difensiva e deve essere notificato anche al difensore fiduciario; la sua omissione può viziare la vocatio in judicium.
La mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis può riflettersi sulla validità della richiesta di rinvio a giudizio.
comma 2, secondo periodo; comma 3, secondo periodo; comma 1, lett. g)
Nel rito a citazione diretta, la mancata notifica dell'avviso al difensore può determinare nullità del decreto di citazione a giudizio; gli avvisi successivi possono surrogare in parte la funzione informativa dell'art. 415-bis.
Il vizio è qualificato come nullità di ordine generale a regime intermedio per lesione dell'assistenza difensiva.
Disciplina la deducibilità delle nullità di ordine generale a regime intermedio, richiamata dalla Corte per escludere l'applicazione dell'art. 181 c.p.p.
Non si applica alla nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, perché la disposizione riguarda le nullità relative.
Richiamato come parametro dei termini di deduzione delle nullità.
La nullità è sanata quando la parte interessata accetta gli effetti dell'atto; l'accettazione può risultare dalla partecipazione attiva al processo e dalla formulazione di richieste istruttorie.
La nullità dell'atto originario può riverberarsi come nullità derivata sugli atti successivi.
Richiamato in relazione al deposito della lista testimoniale e alle richieste istruttorie formulate dalla difesa.
Non è il termine applicabile al vizio esaminato, pur essendo stato erroneamente richiamato dalla Corte d'appello.
In caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Consente la rettifica della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è corretto ma la ragione giuridica va emendata.
Massime di principio
- La mancata notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari integra una nullità di ordine generale a regime intermedio quando incide sull'assistenza difensiva dell'indagato o dell'imputato.
- Nel rito a citazione diretta a giudizio, il vizio derivante dall'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non è soggetto alla disciplina delle nullità relative di cui all'art. 181 c.p.p. e non va confuso con le preclusioni dell'art. 491 c.p.p.
- La nullità può però essere sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p. quando la parte interessata, pur potendo dolersene, accetta gli effetti dell'atto di vocatio in judicium e partecipa attivamente al processo senza chiedere la regressione del procedimento.
- La funzione dell'avviso di conclusione delle indagini è duplice: garantire la discovery degli atti e consentire all'indagato di interloquire con il pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale; una volta che l'imputazione sia stata comunque portata a conoscenza dell'imputato e questi abbia esercitato pienamente il diritto di difesa, il vizio può risultare sanato.
- La partecipazione al dibattimento con richieste istruttorie e senza tempestiva eccezione del vizio può valere come accettazione degli effetti dell'atto e quindi come sanatoria della nullità.
- Quando il dispositivo sia corretto ma la motivazione si fondi su un inquadramento giuridico erroneo, la Corte di cassazione può rettificare la motivazione senza modificare l'esito finale.
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