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Circolare

Circolare INAIL n. 42 del 25 settembre 2006

Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Rivalutazione dal 1° luglio 2005.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’approvazione della rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL spettanti ai medici colpiti da malattie o lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2005. Viene indicata la nuova retribuzione annua di riferimento, fissata in euro 45.092,29, e sono richiamate le percentuali per il calcolo dell’assegno una tantum ai superstiti. La circolare precisa inoltre che le rendite in corso e le prestazioni collegate sono già state riliquidate, con pagamento dei conguagli nel rateo di agosto 2006, e disciplina la comunicazione agli interessati e l’aggiornamento delle eventuali variazioni anagrafiche.

Rivalutazione dal 1° luglio 2005 delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive

Rivalutazione delle prestazioni economiche per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive

La circolare disciplina la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2005, delle prestazioni economiche INAIL spettanti ai medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché ai loro superstiti. Il provvedimento recepisce la rivalutazione approvata e ne indica gli effetti sulla liquidazione, sulla riliquidazione delle rendite in corso e sulle comunicazioni agli interessati.

Quadro normativo richiamato

La circolare richiama il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, il Titolo I, Capo V della legge n. 251 del 10 maggio 1982, la legge n. 41 del 28 febbraio 1986, il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, nonché le precedenti circolari INAIL n. 56 del 6 novembre 1991, n. 27 del 23 maggio 2005 e n. 9 del 10 febbraio 2006. Vengono inoltre richiamate la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262 del 1° giugno 2005 e il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2005.

Base di calcolo e misura della rivalutazione

L’Istituto procede alla rivalutazione delle rendite e delle prestazioni economiche collegate sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT, pari al 2 per cento. La nuova retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite, con decorrenza 1° luglio 2005, è fissata in euro 45.092,29.

Assegno una tantum per i superstiti

L’assegno una tantum per i superstiti dei medici radiologi resta parametrato alla retribuzione annua rivalutata e deve essere calcolato secondo le seguenti quote:

  • un terzo della retribuzione in presenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
  • un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto negli altri casi.

Riliquidazione delle rendite in corso e decorrenza applicativa

La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già effettuato la riliquidazione delle rendite in corso e delle prestazioni economiche ad esse collegate sulla base della nuova retribuzione. La medesima retribuzione si applica sia nelle prime liquidazioni delle rendite per inabilità permanente e per superstiti, sia nella rivalutazione delle rendite già in godimento alla data del 1° luglio 2005.

Conguagli, istruzioni operative e gestione delle comunicazioni

I conguagli relativi alla riliquidazione delle rendite sono stati corrisposti con il rateo di agosto 2006. Restano invariate le istruzioni operative precedentemente trasmesse alle Unità territoriali.

Gli interessati sono stati informati tramite i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. circa:

  • l’avvenuta riliquidazione;
  • il relativo conguaglio;
  • la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti risultante dagli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve trasmettere alla Sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, utilizzando la dichiarazione riportata sul retro dei moduli e debitamente compilata. Le Sedi, ricevute le dichiarazioni, devono procedere alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

Punti principali

Rivalutazione delle prestazioni dal 1° luglio 2005

È stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche in favore dei medici colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2005. La rivalutazione si basa sulla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 2 per cento.

Nuova retribuzione annua di riferimento

Dal 1° luglio 2005 la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici e dei loro superstiti è fissata in euro 45.092,29. Tale importo costituisce il parametro per la liquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche collegate.

Assegno una tantum per i superstiti

L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti dei medici radiologi è rapportato alla retribuzione annua rivalutata ed è calcolato secondo le percentuali indicate: un terzo della retribuzione in caso di coniuge con figli aventi i requisiti; un quarto nel caso di solo coniuge o soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite in corso e delle prestazioni economiche collegate sulla base della nuova retribuzione. La nuova misura si applica sia alle prime liquidazioni delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, sia alla rivalutazione delle rendite già in godimento alla data del 1° luglio 2005.

Conguagli e istruzioni operative

I conguagli derivanti dalla riliquidazione delle rendite sono stati pagati con il rateo di agosto 2006. Restano invariate le istruzioni operative già comunicate alle Unità territoriali.

Comunicazioni agli interessati e aggiornamento anagrafico

Gli interessati sono stati informati tramite i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. dell’avvenuta riliquidazione, del conguaglio e della situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti presenti negli archivi informatici. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento, mediante la dichiarazione stampata sul retro dei moduli. Le Sedi devono poi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

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