Circolare INAIL n. 45 del 23 ottobre 2006
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 36 bis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL fornisce le prime indicazioni operative sull’art. 36 bis della legge n. 248/2006, che rafforza gli strumenti di contrasto al lavoro nero e introduce misure specifiche per la sicurezza nei cantieri edili. I temi principali riguardano la sospensione dei lavori nei cantieri, l’obbligo di tessera di riconoscimento o registro per le imprese con meno di dieci dipendenti, la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, il nuovo regime sanzionatorio per il lavoro irregolare e le relative istruzioni operative per le sanzioni civili. La circolare tratta inoltre i requisiti per lo sconto edile e richiama la necessità di coordinamento tra INAIL, INPS e Direzioni Provinciali del Lavoro.
Misure urgenti contro il lavoro nero e per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 bis L. 248/2006)
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro
La circolare INAIL n. 45 del 23 ottobre 2006 fornisce indicazioni operative sull’art. 36 bis della legge n. 248/2006, entrata in vigore il 12 agosto 2006. La disciplina introduce interventi mirati al contrasto del lavoro irregolare e al rafforzamento della sicurezza nei cantieri edili, con riflessi diretti sull’attività ispettiva e sanzionatoria dell’Istituto.
Quadro di riferimento e coordinamento con la circolare ministeriale
La circolare richiama il quadro normativo di riferimento e rinvia, per gli aspetti generali, alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 29 del 28 settembre 2006. L’INAIL si limita a fornire le prime indicazioni operative sulle materie di propria competenza, in particolare sui profili sanzionatori, contributivi e procedurali connessi al lavoro nero e alle misure di sicurezza nei cantieri.
Sospensione dei lavori nei cantieri edili
La legge introduce il potere di sospendere i lavori nei cantieri edili, attribuendolo in via esclusiva al personale ispettivo del Ministero del Lavoro. Il provvedimento può essere adottato quando:
- sia impiegato personale non risultante da scritture o altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;
- vi siano reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, sul riposo giornaliero o settimanale.
La finalità è duplice: tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Gli ispettori INAIL e INPS possono attivare la segnalazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, trasmettendo il verbale quando possibile oppure, se l’accertamento non si conclude in tempo utile, anticipando la comunicazione con appositi atti contenenti tutti gli elementi utili alla valutazione.
In caso di violazioni sugli orari di lavoro, la circolare precisa che gli ispettori INAIL devono limitarsi a descrivere gli elementi di fatto emersi dalla documentazione esaminata, poiché il giudizio sulla "reiterazione" compete agli ispettori del lavoro. La revoca del provvedimento è subordinata alla regolarizzazione dei lavoratori irregolari o al ripristino delle condizioni di lavoro corrette. La circolare segnala inoltre che la sospensione può comportare un provvedimento interdittivo del Ministero delle infrastrutture alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, per tutto il periodo di sospensione o per un periodo maggiore, fino a due anni.
Tessera di riconoscimento e registro di cantiere
Dal 1° ottobre 2006, nei cantieri edili i datori di lavoro devono dotare il personale occupato di una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, compresi gli autonomi come gli artigiani, devono esporre la tessera durante l’attività nel cantiere.
Per i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti è prevista un’alternativa: l’obbligo può essere assolto mediante annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato in un apposito registro di cantiere, vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro competente e tenuto sul luogo di lavoro. La circolare rinvia alla circolare ministeriale per il calcolo del limite numerico e per le modalità di tenuta del registro.
La violazione degli obblighi comporta sanzioni amministrative:
- da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, a carico del datore di lavoro;
- da 50 a 300 euro per il lavoratore che, munito della tessera, non la esponga.
In mancanza di una previsione che riservi la competenza all’irrogazione agli ispettori del lavoro, la circolare ritiene che la sanzione possa essere comminata anche dal personale di vigilanza dell’Istituto. Inoltre, quando nel cantiere operano contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, la contestazione deve essere notificata anche al committente, che risponde in solido dell’obbligo di esposizione della tessera.
Comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
La legge rende immediatamente operative, nel settore edile, alcune disposizioni già previste dal decreto attuativo della cosiddetta legge Biagi. I datori di lavoro devono comunicare al Centro per l’impiego l’instaurazione del rapporto di lavoro il giorno antecedente, mediante documentazione avente data certa.
La circolare precisa che l’obbligo riguarda le imprese edili in senso stretto, da individuare tenendo conto dell’inquadramento o inquadrabilità ai fini previdenziali, e rinvia alle modalità di invio chiarite in sede ministeriale. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
La circolare osserva inoltre che la norma non menziona la denuncia nominativa degli assicurati all’INAIL, che continua pertanto a ritenersi vigente in assenza di espressa abrogazione. Non è neppure applicabile il cumulo giuridico tra la mancata comunicazione al Centro per l’impiego e la mancata denuncia all’INAIL, trattandosi di obblighi distinti e di violazioni autonome.
Maxisanzione amministrativa per il lavoro nero
L’art. 36 bis rafforza il regime sanzionatorio per l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, applicandosi alle violazioni commesse dal 12 agosto 2006. Per le condotte permanenti iniziate prima di tale data, rileva la data di cessazione del comportamento illecito, di regola coincidente con quella dell’accertamento ispettivo.
La maxisanzione amministrativa è ora fissata in:
- da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore;
- maggiorazione di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo.
La circolare evidenzia che la nozione di lavoratore irregolare è più ampia rispetto al passato: non riguarda solo il subordinato non registrato o non comunicato, ma anche il parasubordinato e il lavoratore autonomo sconosciuti agli enti previdenziali, perché non risultanti da alcuna documentazione obbligatoria.
È inoltre modificata la competenza sanzionatoria: non più l’Agenzia delle Entrate, ma le Direzioni Provinciali del Lavoro, cui spettano la contestazione e l’eventuale ordinanza-ingiunzione. Restano invece fermi i poteri degli organi di vigilanza degli enti previdenziali, che devono continuare ad accertare l’illecito e a segnalarlo tempestivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Sanzioni civili per omesso versamento di contributi e premi
Di particolare interesse per l’INAIL è la previsione di una soglia minima per le sanzioni civili dovute in caso di omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare. Il minimo non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
La circolare ministeriale chiarisce che la soglia minima va applicata distintamente alla contribuzione previdenziale e all’assicurazione INAIL. Per l’Istituto, la sanzione opera quando sia decorso il termine per il versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento; in termini assicurativi, ciò comporta che la misura trova applicazione quando sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni dell’anno o del periodo di riferimento e per il conseguente versamento del premio definitivamente dovuto.
Indicazioni operative per le sedi INAIL
La circolare fornisce istruzioni dettagliate per la gestione delle sanzioni civili in attesa degli adeguamenti procedurali. In sede di liquidazione del verbale ispettivo, l’operatore deve:
- indicare le retribuzioni non denunciate per ciascun lavoratore interessato;
- evitare di sommare retribuzioni riferite a soggetti diversi;
- lasciare che la procedura calcoli premio e sanzione civile secondo la legge n. 388/2000;
- verificare se l’importo calcolato è inferiore a 3.000 euro;
- in caso affermativo, escludere la sanzione automatica e inserire un titolo manuale per l’importo minimo;
- attribuire al titolo una data di scadenza pari a quella prevista per il pagamento del premio;
- integrare il provvedimento stampato con il riferimento normativo alla "sanzione civile ex art. 36 bis comma 7 della Legge n. 248/2006" e con l’importo dovuto;
- completare il modello F24 con i dati necessari.
Le richieste devono essere raccolte in apposite evidenze per agevolare l’eventuale recupero coattivo e il monitoraggio dei casi. Le Direzioni Regionali devono inoltre curare un monitoraggio mensile delle richieste provenienti dalle unità dipendenti e trasmettere trimestralmente alla Direzione Centrale Rischi i dati di sintesi riferiti alla regione.
Requisiti per lo sconto edile
La circolare chiarisce il nuovo perimetro dello sconto contributivo per il settore edile. L’agevolazione si applica esclusivamente ai datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili. Restano esclusi i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per cinque anni dalla sentenza.
Secondo l’interpretazione fornita, i requisiti devono sussistere nei confronti di INAIL, INPS e casse edili; al momento non è richiesto il Documento Unico di Regolarità, sicché la condizione può essere autocertificata, salvo successivi controlli degli enti. Per la regolazione 2006 si continua dunque a utilizzare il sistema dell’autodichiarazione, con modulistica opportunamente aggiornata e resa disponibile sul sito istituzionale.
Diffusione interna e coordinamento operativo
La circolare raccomanda ai dirigenti di diffondere tempestivamente il contenuto del documento e di organizzare incontri di approfondimento presso ciascuna struttura, coinvolgendo sia il personale ispettivo sia quello addetto al processo Aziende. L’obiettivo è assicurare una uniforme applicazione delle nuove disposizioni e un efficace coordinamento tra attività ispettiva, gestione contributiva e monitoraggio delle nuove misure sanzionatorie.
Punti principali
Sospensione dei lavori nei cantieri edili
La legge attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del Lavoro il potere di sospendere i lavori nei cantieri edili quando sia impiegato personale non risultante da scritture o altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolari, oppure in caso di reiterate violazioni sulla durata dell’orario di lavoro e sui riposi. Gli ispettori INAIL e INPS possono segnalare i presupposti alla Direzione Provinciale del Lavoro, trasmettendo il verbale o, se necessario, una comunicazione anticipata con tutti gli elementi utili. In caso di reiterate violazioni sugli orari, l’INAIL deve limitarsi a rappresentare i fatti emersi, mentre il giudizio sulla reiterazione spetta agli ispettori del lavoro. La revoca è subordinata alla regolarizzazione dei lavoratori o al ripristino delle condizioni di lavoro corrette; sono richiamati anche gli obblighi contributivi e premi e la possibile interdizione da contratti e gare pubbliche per il periodo di sospensione, fino a due anni.
Tessera di riconoscimento e registro di cantiere
Dal 1° ottobre 2006 nei cantieri edili i datori di lavoro devono munire il personale di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, e i lavoratori, inclusi gli autonomi, devono esporla. Per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti è ammessa, in alternativa, l’annotazione su un registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro, tenuto sul luogo di lavoro. La violazione comporta sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore e del lavoratore da 50 a 300 euro; la circolare ritiene che la contestazione possa essere elevata anche dal personale di vigilanza INAIL. Quando nel cantiere operano più datori di lavoro o lavoratori autonomi, la violazione va notificata anche al committente, che risponde in solido.
Comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
Per i rapporti di lavoro nel settore edile è resa immediatamente operativa la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, da effettuarsi il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto mediante documentazione con data certa. La circolare precisa che l’obbligo riguarda le imprese edili in senso stretto, tenendo conto dell’inquadramento o inquadrabilità previdenziale, e rinvia alle indicazioni ministeriali sulle modalità di invio. La violazione è sanzionata con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Resta fermo, in assenza di espressa abrogazione, l’obbligo di denuncia nominativa degli assicurati all’INAIL, da effettuare contestualmente all’instaurazione del rapporto; inoltre non si applica il cumulo giuridico tra le due violazioni, trattandosi di obblighi diversi.
Nuove sanzioni per il lavoro nero
Per l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria la legge rafforza il sistema sanzionatorio, applicabile alle violazioni commesse dal 12 agosto 2006. La maxisanzione amministrativa è ora da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. La nozione di lavoratore irregolare si estende non solo al subordinato non registrato, ma anche al parasubordinato e al lavoratore autonomo sconosciuti agli enti previdenziali. La competenza all’irrogazione è trasferita alle Direzioni Provinciali del Lavoro, mentre gli organi di vigilanza degli enti previdenziali continuano a constatare l’illecito e a segnalarlo tempestivamente.
Sanzioni civili per omesso versamento di contributi e premi
È introdotto un minimo di 3.000 euro per le sanzioni civili dovute per omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata della prestazione accertata. La circolare ministeriale precisa che il minimo va considerato distintamente per contribuzione previdenziale e assicurazione INAIL. Per l’INAIL la sanzione opera quando sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni dell’anno o del periodo di riferimento e per il conseguente pagamento del premio definitivamente dovuto. La circolare fornisce istruzioni operative alle sedi per la liquidazione dei verbali, il calcolo distinto per lavoratore, l’eventuale inserimento manuale della sanzione minima, la compilazione dell’F24 e la raccolta delle richieste in apposite evidenze per fini di recupero e monitoraggio.
Istruzioni operative e monitoraggio
Le sedi INAIL devono gestire le sanzioni civili in modo da riportare le retribuzioni non denunciate per ciascun lavoratore, evitando di sommare posizioni diverse, e verificare se l’importo calcolato dalla procedura risulti inferiore alla soglia minima di 3.000 euro. In tal caso va esclusa la sanzione automatica e inserito un titolo manuale con scadenza pari a quella del premio. Le richieste devono essere tracciate separatamente, con monitoraggio mensile da parte delle Direzioni Regionali e trasmissione trimestrale alla Direzione Centrale Rischi dei dati di sintesi regionali.
Requisiti per lo sconto edile
L’agevolazione per il settore edile si applica solo ai datori di lavoro in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili. La circolare interpreta la norma nel senso che occorre la regolarità verso INAIL, INPS e casse edili, senza che sia al momento richiesto il Documento Unico di Regolarità; il possesso dei requisiti può quindi essere autocertificato, ferma la successiva verifica degli enti. L’agevolazione non spetta ai datori di lavoro condannati con sentenza passata in giudicato per violazioni della normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per cinque anni dalla sentenza. Per la regolazione 2006 si continua a utilizzare il sistema dell’autodichiarazione con modulistica aggiornata.
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