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Circolare

Circolare INAIL n. 44 del 17 ottobre 2006

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento dei tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL, a seguito dell’innalzamento del tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema al 3,25% con decorrenza 11 ottobre 2006. Da tale data il tasso per rateazioni e dilazioni è fissato al 9,25%, mentre il tasso per il calcolo delle sanzioni civili è fissato all’8,75%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dall’11 ottobre 2006 e, per quelle presentate prima, solo se la Sede non ha ancora comunicato il piano oppure se lo comunica dall’11 ottobre 2006 in poi.

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare interviene sull’aggiornamento dei tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni dei premi e accessori INAIL, a seguito della variazione del tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema deliberata dalla BCE.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama una pluralità di fonti normative e di prassi che disciplinano la materia degli interessi sulle rateazioni, sulle dilazioni e sulle sanzioni civili, tra cui:

  • decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, art. 13;
  • circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982;
  • decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3, comma 4;
  • decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, art. 2, comma 1;
  • legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 14;
  • circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
  • circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001;
  • decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
  • provvedimento della Banca Centrale Europea del 5 ottobre 2006.

Aggiornamento del tasso di riferimento

La circolare precisa che la BCE ha fissato al 3,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dall’11 ottobre 2006. Tale variazione comporta la rideterminazione dei tassi applicabili dall’INAIL per il pagamento rateale o dilazionato dei premi e degli accessori.

Nuovi tassi applicabili

In conseguenza dell’aggiornamento del parametro europeo, vengono stabiliti i seguenti tassi:

  • 9,25% per l’interesse dovuto sulle rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori;
  • 8,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

La circolare specifica inoltre che tali valori derivano dal tasso minimo di partecipazione aumentato rispettivamente di 6 punti e di 5,5 punti.

Ambito temporale di applicazione

La nuova misura si applica:

  • alle istanze di rateazione o dilazione presentate dall’11 ottobre 2006;
  • alle istanze presentate prima dell’11 ottobre 2006, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
  • alle istanze presentate prima dell’11 ottobre 2006 quando la comunicazione del piano da parte della Sede avvenga l’11 ottobre 2006 o in data successiva.

Restano quindi escluse dall’adeguamento le situazioni in cui, per istanze già presentate prima di tale data, il piano sia stato già comunicato anteriormente all’11 ottobre 2006.

Indicazioni operative

Per facilitare le operazioni di calcolo, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi applicati nell’ultimo decennio, allegato al provvedimento. Tale supporto è finalizzato a uniformare i calcoli relativi a rateazioni, dilazioni e sanzioni civili.

Punti principali

Aggiornamento del tasso di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato al 3,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dall’11 ottobre 2006. In conseguenza di tale variazione, l’INAIL aggiorna i tassi da utilizzare per il pagamento dei premi e accessori.

Nuovi tassi per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili

Dal nuovo tasso di riferimento discendono due valori applicativi: il 9,25% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori, e l’8,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Ambito di applicazione temporale

La nuova misura si applica alle istanze di rateazione o dilazione presentate a partire dall’11 ottobre 2006. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data se la Sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, oppure se il piano viene comunicato l’11 ottobre 2006 o in data successiva.

Supporto operativo

Per agevolare i calcoli, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio, allegato alla circolare stessa.

Testo integrale

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