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Circolare

Circolare INAIL n. 41 del 31 agosto 2006

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento dei tassi di interesse collegati al pagamento rateale e dilazionato dei premi e accessori Inail, a seguito dell’aumento del tasso minimo di partecipazione BCE al 3,00% dal 9 agosto 2006. Da tale data il tasso per rateazioni e dilazioni è fissato al 9,00%, mentre quello da utilizzare per il calcolo delle sanzioni civili è pari all’8,50%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 9 agosto 2006 e, per quelle anteriori, anche quando il piano non sia ancora stato comunicato dalla Sede oppure sia stato comunicato dal 9 agosto 2006 in avanti.

Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni del pagamento di premi e accessori

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare aggiorna i tassi di interesse applicabili al pagamento rateale e dilazionato dei premi e accessori Inail, in conseguenza della variazione del tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema disposta dalla BCE. Il provvedimento definisce inoltre le decorrenze di applicazione del nuovo tasso e richiama il quadro normativo di riferimento.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si colloca nel solco della disciplina già richiamata in precedenti atti e circolari in materia di rateazioni, dilazioni e sanzioni civili. Tra i riferimenti citati compaiono:

  • decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, art. 13, sulla determinazione del tasso di interesse;
  • circolare Inail n. 51 del 10 agosto 1982, relativa agli interessi sulle rateazioni e dilazioni;
  • decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3, comma 4, sulla maggiorazione del tasso di interesse;
  • decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, art. 2, comma 1, sui parametri di indicizzazione;
  • legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 14, che indica il tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse;
  • circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
  • circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001, relativa al nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000;
  • decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005.

Presupposto della modifica

La Banca Centrale Europea, con provvedimento del 3 agosto 2006, ha fissato al 3,00% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 9 agosto 2006. Tale variazione costituisce il presupposto per l’aggiornamento dei tassi applicabili ai pagamenti rateali e alle sanzioni civili.

Nuovi tassi stabiliti

A decorrere dal 9 agosto 2006 la circolare stabilisce:

  • 9,00% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori;
  • 8,50% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Decorrenza e applicazione alle istanze

La nuova misura del tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione:

  • presentate a partire dal 9 agosto 2006;
  • presentate prima del 9 agosto 2006, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
  • presentate prima del 9 agosto 2006, se il piano è stato comunicato in data 9 agosto 2006 o successiva.

Supporti operativi

Per agevolare le operazioni di calcolo, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio, allegato al provvedimento. Il documento si limita quindi a comunicare l’aggiornamento dei tassi e le relative regole di applicazione operativa.

Punti principali

Presupposto normativo e variazione del tasso BCE

La modifica deriva dall’aumento, disposto dalla Banca Centrale Europea con provvedimento del 3 agosto 2006, del tasso minimo di մասնակցazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, fissato al 3,00% con decorrenza 9 agosto 2006. La circolare richiama il quadro normativo e le precedenti istruzioni in materia di tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili.

Nuovi tassi applicabili

In conseguenza della variazione del parametro BCE, il tasso di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori è fissato al 9,00%. Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili il tasso è fissato all’8,50%.

Decorrenza e ambito di applicazione

La nuova misura si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 9 agosto 2006. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data se la Sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione oppure se il piano è stato comunicato in data 9 agosto 2006 o successiva.

Strumenti di supporto al calcolo

Per agevolare il calcolo, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio, allegato alla circolare stessa.

Testo integrale

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