Cassazione Penale, Sentenza n. 17843/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della motivazione per aver ritenuto automaticamente la responsabilità dell'imputato sulla base dell'esercizio abusivo dell'attività di 'Compro Oro' e per aver attribuito il fine di profitto senza considerare l'assenza di iscrizione al registro come irrilevante ai fini della consapevolezza dell'origine illecita dei beni; 2) censura sulla sussistenza del dolo (anche eventuale), sostenendo che sussistono elementi contrari (sede centrale dell'esercizio, congruo prezzo, trattative su peso, contestazioni solo su alcuni acquisti, presunzione di regolarità amministrativa) che avrebbero dovuto escludere la coscienza dell'illiceità; 3) censura sulla conferma del sequestro e successiva confisca del denaro rinvenuto, denunciando mancanza di riscontri sulla provenienza illecita e richiedendo la revoca del sequestro in presenza di redditi leciti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi meramente reiterativi, prettamente fattuali e manifestamente infondati. Ha trattato congiuntamente primo e secondo motivo: ha confermato la rilevanza penale dell'attività di Compro Oro svolta senza iscrizione (art. 8 d.lgs. 25/05/2017, n.92) e ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito che, sulla base di elementi indiziari e contestuali (professione ed esperienza dell'imputato, incontri fuori orario, mancato rispetto degli obblighi da parte dei venditori, contenuto delle intercettazioni, prezzi molto inferiori al valore di mercato, trattative su tipologie/lavorazioni e timore della Guardia di Finanza), hanno legittimamente escluso l'assenza di dolo. Sulla questione del denaro sequestrato, la Corte ha confermato la decisione di merito: parte della somma era destinata all'attività illecita (residuo della provvista per acquisti clandestini) e altra parte è stata assoggettata a confisca allargata per evidente sproporzione con le capacità reddituali lecite dell'imputato (richiamo all'art. 240 c.p.). Il ricorso è quindi respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, art. 8
Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro
La Corte ha ritenuto pacifico che l'esercizio senza iscrizione integra un illecito penale e costituisce reato presupposto che, unitamente ad altri elementi probatori, legittima inferenze sulla consapevolezza e finalità di profitto dell'imputato.
codice penale, artt. 81 e 648
Art. 648 c.p. (ricettazione) e la normativa sulla concorso (art. 81) sono state assunte come quadro normativo dei reati contestati; la Corte ha ritenuto che la provenienza come refurtiva fosse accertata in parte e che non sia necessario ricostruire ogni singolo elemento storico del reato presupposto se sussistono congrue prove logiche.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi e il modo di esposizione dei motivi di impugnazione; la Corte ha applicato il criterio di riassunto previsto per l'atto di ricorso.
codice penale, art. 240, primo comma
Richiamato quale fondamento per la confisca: la Corte ha ritenuto applicabile la confisca allargata, valutando la sproporzione tra somme sequestrate e le scarse capacità reddituali lecite dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e la comminazione di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) per ricorsi ritenuti infondati o presentati con colpa; la Corte la applica per liquidare le sanzioni in favore dell'erario/processo.
Massime di principio
- La mancata iscrizione al registro degli operatori 'Compro Oro' costituisce illecito penale e, se accompagnata da elementi probatori congrui (prezzi anomali, modalità di incontro, comunicazioni intercettate), può legittimare la presunzione di consapevolezza e finalità di profitto dell'acquirente.
- Per i reati di ricettazione e analoghi, non è necessario accertare completamente ogni dettaglio storico del reato presupposto quando esistono prove logiche e congrue che consentono di inferire la provenienza delittuosa dei beni.
- Il dolo specifico (finalità di profitto) può essere desunto da un insieme di circostanze e non richiede che l'oggetto acquistato sia già provato come provento di reato; rilevano comportamento professionale, modalità delle compravendite e anomalie nei prezzi.
- La confisca o sequestro di somme può essere legittimamente confermata quando il denaro è occultato, collegabile all'attività illecita e sproporzionato rispetto ai redditi leciti dell'imputato (applicazione della confisca allargata).
- In cassazione i motivi di impugnazione di natura essenzialmente fattuale, generici o meramente reiterativi rispetto ai gravami già decisi dai giudici di merito sono inammissibili; il ricorrente deve contestare vizi di diritto o illogicità della motivazione in modo specifico.
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