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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14189/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per non avere percepito, durante la frequenza delle scuole di specializzazione medica tra il 1979 e il 1991, una adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, sostenendo che l'Italia vi avesse dato tardiva e parziale attuazione solo con il d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione, il primo gruppo di ricorrenti ha censurato la decorrenza della prescrizione, chiedendo in subordine anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; un secondo gruppo ha dedotto, per la propria posizione individuale, che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la responsabilità dello Stato per essersi specializzato in epoca successiva al d.lgs. n. 257 del 1991. Un ulteriore ricorso ha denunciato violazione dell'art. 101 Cost., dell'art. 2935 c.c., degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU, dell'art. 267 TFUE e delle norme sulle spese, insistendo anche sulla compensazione delle spese per asserite oscillazioni giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sugli specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, e che non sussisteva alcuna ragione per rinviare la questione alla Corte di giustizia, sia perché la materia della prescrizione resta disciplinata dagli Stati membri, sia perché la giurisprudenza UE aveva già chiarito che uno Stato può opporre un termine di prescrizione ragionevole anche quando non abbia correttamente trasposto la direttiva. Ha inoltre escluso la responsabilità dello Stato per i ricorrenti che si erano iscritti dopo il 1991, poiché con il d.lgs. n. 257 del 1991 l'inadempimento statale era cessato e l'eventuale mancata remunerazione dipendeva da un distinto inadempimento dell'università. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti, con condanna ulteriore per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c., e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte

  • art. 2935 c.c.

    richiamato come norma sulla decorrenza della prescrizione, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché già coperto da giurisprudenza consolidata

  • art. 101 Cost.

    la sua dedotta violazione è stata esclusa perché la Corte d'appello si era uniformata a principi di diritto pacifici

  • art. 3 Cost.

    la censura è stata dichiarata inammissibile per ragioni già risolte dalla giurisprudenza consolidata

  • art. 14 CEDU

    invocato senza successo, perché non idoneo a scardinare il consolidato orientamento sulla prescrizione

  • art. 267 TFUE

    la mancata rimessione pregiudiziale è stata ritenuta corretta, non essendo necessaria una nuova pronuncia della Corte di giustizia

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    la mancata compensazione delle spese non è stata sindacata in cassazione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto integrato l'abuso del processo e ha condannato i ricorrenti a una somma ulteriore

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    richiamato in via alternativa come possibile fondamento della condanna, pur essendo stata applicata espressamente la disciplina del comma 3

  • art. 65 ord. giud.

    evocato per ribadire che occorre seguire la giurisprudenza di legittimità consolidata

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, senza incidere sul termine di prescrizione del risarcimento

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha dato attuazione alla direttiva sul compenso degli specializzandi, facendo cessare l'inadempimento dello Stato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    ha fondato la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese

  • Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    riconoscevano l'obbligo per gli Stati membri di prevedere un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive comunitarie si prescrive secondo la disciplina nazionale, e il termine può decorrere anche dalla data in cui l'ordinamento interno ha dato attuazione, sia pure tardiva, alla direttiva.
  • La mancata corretta trasposizione di una direttiva non impedisce, di per sé, la decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio, se il danneggiato non è stato indotto dallo Stato a ritardare l'azione.
  • La prescrizione del diritto risarcitorio derivante da tardiva attuazione delle direttive sugli specializzandi è stata individuata in un termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999.
  • Non è necessario rimettere alla Corte di giustizia una questione già chiarita da giurisprudenza unionale e compatibile con un termine di prescrizione ragionevole.
  • Dopo l'entrata in vigore della normativa interna di attuazione che impone la remunerazione degli specializzandi, l'eventuale omissione del pagamento non integra più illecito dello Stato, ma un distinto inadempimento dell'obbligazione gravante sull'università o sull'ente tenuto al pagamento.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati e contro giurisprudenza consolidata può integrare abuso del processo e giustificare una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • Le doglianze sulle spese di lite sono difficilmente sindacabili in cassazione quando la decisione di non compensarle rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudizialeAbuso del diritto

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