Ordinanza n. 3055/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione della ASL Roma 4 n. 876 del 21.11.2025; - della lettera di invito, predisposta dalla ASL Roma 4 con determina n. 876 del 21.11.2025 (in atti riportato erroneamente con data del 21.11.2026), per il Blocco Operatorio dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia finalizzata alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del Dlgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura in acquisto di n. 2 lava strumenti per le esigenze del Blocco Operatorio dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; CIG B9865E4996; - del verbale n. 2 del 19.03.2026 con il quale la P.A. ha chiesto, alla ricorrente, chiarimenti sull’offerta classificata come “anomala”; - della successiva comunicazione inviata, in pari data a mezzo pec, alla ricorrente e con la quale la stazione appaltante chiedeva spiegazione sull’offerta ritenuta anomala; - del verbale del R.U.P. n. 1 del 02.04.2026 nel quale la stazione appaltante da atto di errori nel sistema telematico della piattaforma “STELLA” e conseguentemente riformula la graduatoria collocando la ricorrente in quarta posizione; - del verbale n 2 del 15.04.2026 con il quale la stazione appaltante ha proposto l’aggiudicazione della gara in favore della soc. GM Medica s.r.l.; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, anche non noti alla ricorrente e la (eventuale) stipulazione del relativo contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura negoziata per la fornitura di due lava-strumenti ospedalieri, inclusi la verifica dell’anomalia dell’offerta, la riformulazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione a favore di altra impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione e la lettera di invito relativi a una procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, nonché gli atti successivi concernenti la verifica dell’anomalia dell’offerta, la riformulazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore di altra impresa. Il profilo esaminato in sede cautelare riguarda la contraddittorietà della lex specialis: l’art. 16 del bando rinviava all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 per la verifica delle offerte anormalmente basse, mentre l’art. 22 prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale qualora le offerte ammesse fossero almeno cinque. La stazione appaltante aveva comunque avviato il procedimento di verifica in contraddittorio dell’anomalia, chiedendo chiarimenti alla ricorrente, ma aveva poi proceduto sulla base della riformulazione della graduatoria e della proposta di aggiudicazione a favore di altra impresa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha rilevato, con valutazione propria della fase cautelare, che le disposizioni del bando apparivano contraddittorie quanto alla disciplina dell’anomalia dell’offerta: da un lato era previsto il ricorso alla verifica in contraddittorio ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023; dall’altro era contemplata l’esclusione automatica al ricorrere della soglia numerica indicata. Poiché la stazione appaltante aveva già avviato il procedimento di verifica in contraddittorio, essa avrebbe dovuto portarlo a compimento prima di procedere all’esclusione della ricorrente. È stata quindi concessa la misura cautelare, con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 22 settembre 2026. L’ASL Roma 4 è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023
La procedura negoziata è stata indetta per l’affidamento della fornitura oggetto di gara.
art. 110 d.lgs. n. 36/2023
La lex specialis richiamava tale disposizione per la verifica delle offerte anormalmente basse; il TAR ha ritenuto che, essendo stato avviato il procedimento di verifica in contraddittorio, la stazione appaltante dovesse proseguirlo prima di procedere all’esclusione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede in modo contraddittorio, da un lato, la verifica in contraddittorio dell’anomalia dell’offerta e, dall’altro, l’esclusione automatica delle offerte anomale, la contraddittorietà della disciplina di gara impedisce di procedere all’esclusione senza previamente chiarire e applicare coerentemente il regime previsto dalla documentazione di gara.
- Se la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta mediante richiesta di chiarimenti al concorrente, deve portarlo a compimento prima di adottare l’esclusione fondata sull’anomalia, non potendo interrompere il contraddittorio già instaurato e procedere direttamente alla modifica della graduatoria.
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