Circolare numero 88 del 20-07-2020
Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari di assegno ordinario con causale COVID-19, a carico dello Stato nell'ambito del finanziamento per le prestazioni di sostegno al reddito. Vengono definite modalità operative di erogazione (conguaglio da parte del datore o pagamento diretto INPS), le istruzioni di compilazione dei flussi Uniemens e SR41 (con nuovi codici causali) e le relative rilevazioni contabili con i conti GAU dedicati. Si ricorda la validità annuale delle domande ANF e la necessità di specifica imputazione contabile delle spese a carico dello Stato.
Riconoscimento ed erogazione ANF per i periodi di assegno ordinario causale COVID-19 a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D.lgs. 148/2015
Punti principali
Ambito e decorrenza
Il riconoscimento dell'ANF riguarda gli assegni ordinari concessi dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali indicati per eventi COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 19 del DL 18/2020 e successive modifiche.
Copertura finanziaria
L'onere degli ANF per tali periodi è a carico dello Stato nel finanziamento complessivo per le prestazioni di sostegno al reddito; tali prestazioni non sono a carico della Gestione Prestazioni temporanee e richiedono specifica imputazione contabile.
Modalità di erogazione
L'ANF può essere erogato a conguaglio dal datore di lavoro o a pagamento diretto da INPS. In caso di conguaglio il datore paga ANO e ANF e poi conguaglia; per pagamento diretto il datore presenta domanda con modulo SR41 indicando gli importi ANF.
Istruzioni per dati gia erogati
Per pagamenti ASO già effettuati: i datori in regime di conguaglio adegueranno i conguagli e restituiranno quanto necessario; chi ha richiesto pagamento diretto presenterà SR41 integrativa per arretrati; chi ha già conguagliato dopo il 19 maggio 2020 dovrà rettificare per corretta imputazione contabile.
Compilazione Uniemens per il conguaglio
A partire dalle denunce di competenza luglio 2020 usare il nuovo codice causale L019 per Conguaglio ANF COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali; per restituzioni utilizzare il codice F110; per importi non spettanti introdotto il codice F119. Per le denunce di settembre 2020 in poi va indicato il ticket rilasciato dalla procedura del fondo, per luglio e agosto inserire valore N.
Compilazione SR41 per pagamento diretto
Dal mese di competenza luglio 2020 il modulo SR41 consente di indicare l'importo complessivo ANF nel campo dedicato. Se la fruizione ASO è conclusa è possibile richiedere con SR41 solo gli importi ANF indicando la mensilità finale e nel campo tipo integrazione il codice 4.
Istruzioni contabili principali
Le prestazioni ANF a carico dello Stato saranno rilevate con conti GAU specifici istituiti (es. GAU30311, GAU30330, GAU30331 ecc. per i conguagli e GAU30316, GAU30350, GAU30351 ecc. per i pagamenti diretti). La restituzione di ANF con codice F110 comporta rilevazione di recupero sul conto PTD24030; i debiti per pagamenti accentrati andranno su GAU10160. Il piano dei conti viene aggiornato come da allegato.
Soggetti senza CUAF e casi di cessazione attività
Anche i datori non soggetti alla CUAF possono conguagliare le somme corrisposte come ANF con le stesse modalità. I datori che non possono presentare la denuncia di competenza devono utilizzare la procedura di regolarizzazioni contributive Uniemens/vig esponendo il codice L019 e, se necessario, F110 per la restituzione.
Validità domande ANF
Le domande ANF per i lavoratori dipendenti valgono dal 1 luglio al 30 giugno successivo. Dal 1 luglio 2020 i lavoratori devono presentare le nuove domande per il periodo 1/7/2020-30/6/2021 tramite la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti.
Definizione dei rapporti finanziari
I rapporti finanziari tra INPS e Stato in relazione alla copertura degli oneri saranno definiti dalla Direzione generale; si rimanda all'allegato per la variazione del piano dei conti.
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