Ordinanza n. 16404/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari - del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione medica interforze di 2^ istanza di Roma del Ministero della difesa in data 7.7.2026 nonché di quello adottato dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di selezione di Foligno; - per quanto occorrer possa, dell’art. 9, commi 6, 7, 8 e 9, del bando per esami per l’ammissione di complessivi 270 (duecentosettanta) giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale Militare e alla Scuola militare Aeronautica e della Direttiva tecnica del 4.6.2014, ove interpretati nel senso fatto proprio dall’amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di inidoneità psicofisica espresso in sede concorsuale dalla Commissione medica interforze di seconda istanza e dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di selezione di Foligno
Esito
La controversia
Il candidato, minore, ha impugnato il giudizio di inidoneità sanitaria reso nell’ambito della procedura concorsuale per l’ammissione ai licei annessi alle scuole militari, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Ha contestato anche, in via eventuale, l’art. 9, commi 6-9, del bando e la Direttiva tecnica del 4 giugno 2014, nella parte in cui sarebbero stati interpretati dall’amministrazione nel senso applicato al suo caso. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità. Nel corso del giudizio era già stata disposta una verificazione sulla valutazione sanitaria; l’organismo verificatore ha chiesto una proroga di 90 giorni. Il ricorrente ha inoltre preannunciato motivi aggiunti contro la graduatoria di merito sopravvenuta, nella parte in cui non lo include.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né la domanda cautelare. Ha prorogato di 60 giorni il termine per l’esecuzione della verificazione già disposta, fissando al 30 novembre 2026 il termine per il suo completamento e disponendo il deposito della relazione nei cinque giorni successivi. Restano ferme le modalità già stabilite, con la precisazione che la verificazione deve considerare la situazione esistente al momento del giudizio di inidoneità sanitaria impugnato. Il Collegio ha inoltre rilevato che la graduatoria conclusiva sopravvenuta deve essere impugnata, ai fini della persistenza dell’interesse a contestare l’esclusione antecedente, e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.
Norme richiamate
art. 9, commi 6-9, del bando di concorso
Il testo non contiene un passaggio in cui il giudice applichi o interpreti la disposizione; essa è soltanto indicata tra gli atti contestati.
Nessuna interpretazione è resa in questa ordinanza.
Direttiva tecnica del 4 giugno 2014
Il testo non contiene un passaggio in cui il giudice applichi o interpreti la direttiva; essa è soltanto indicata tra gli atti contestati.
Nessuna interpretazione è resa in questa ordinanza.
Massime di principio
- Quando un candidato impugna un atto di esclusione o di mancata ammissione antecedente e sopravviene la graduatoria conclusiva della stessa procedura concorsuale, il candidato deve impugnare anche la graduatoria nella parte in cui non lo include, affinché permanga l’interesse a coltivare l’impugnazione dell’atto antecedente.
Come è indicizzato
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