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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 34398 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, con recupero a tassazione ai fini IRES e IRAP di diversi costi ritenuti indeducibili. B. S.p.A. contestava, tra l'altro, la motivazione della sentenza regionale, l'omessa pronuncia su alcune eccezioni, la non inerenza delle spese per autovetture e yacht, la competenza temporale degli onorari notarili, la durata del contratto di sale and lease back, l'inerenza di varie spese e l'applicazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate contestava invece l'annullamento di alcune riprese relative a manutenzioni, spese professionali e consulenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza regionale, ha escluso l'omessa pronuncia sulle questioni processuali e ha confermato i principi secondo cui la deducibilità richiede l'inerenza del costo all'attività d'impresa, la prova dell'inerenza grava sul contribuente e i costi sono imputabili all'esercizio in cui la loro esistenza e il loro ammontare sono certi e oggettivamente determinabili. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura della società sul contratto di leasing, perché mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto senza denunciare correttamente violazioni dei canoni interpretativi o vizi motivazionali. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato respinto perché una censura era nuova e inammissibile, mentre le altre erano infondate. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109, comma 5

    Le spese e gli altri componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

    La deducibilità dei costi presuppone l'inerenza all'attività d'impresa, intesa come correlazione con un'attività potenzialmente produttiva di reddito, non necessariamente con uno specifico ricavo. Il contribuente deve provare l'inerenza anche per beni normalmente strumentali.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109, comma 1

    I costi devono essere imputati all'esercizio di competenza quando esiste il titolo giuridico e la loro esistenza e il loro ammontare sono certi e oggettivamente determinabili. Per i componenti negativi, il relativo onere probatorio grava sul contribuente.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 164, comma 1

    Le spese relative ad autovetture sono deducibili nei limiti previsti dalla legge solo se il contribuente dimostra la loro effettiva inerenza e il collegamento con l'attività d'impresa. L'uso personale o non esclusivamente aziendale può giustificare la deduzione parziale o la sua esclusione.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 102, comma 6

    Le spese di manutenzione e riparazione dei beni ammortizzabili sono deducibili entro il limite percentuale previsto dalla norma, calcolato sul costo complessivo dei beni ammortizzabili.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 102, comma 7

    La deduzione dei canoni di leasing è subordinata, tra l'altro, al rispetto della durata minima rapportata al periodo di ammortamento del bene. La qualificazione concreta dei beni e del contratto è un accertamento di fatto, normalmente non riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 108, comma 3

    Le altre spese relative a più esercizi (...) sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

    Le spese con utilità pluriennale possono essere capitalizzate e ammortizzate, ma la società può, secondo i criteri applicabili e la propria scelta tecnico-contabile, imputarle anche integralmente all'esercizio in cui sono sostenute quando non ricorra un obbligo di ripartizione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 8; D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2; L. n. 212/2000, art. 10, comma 3

    Le sanzioni tributarie possono essere escluse in presenza di obiettiva incertezza normativa, che deve consistere nell'impossibilità oggettiva, anche per il giudice, di individuare con sicurezza la norma applicabile. Non è sufficiente la mera difficoltà interpretativa soggettiva del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non sussiste omessa pronuncia quando la questione processuale risulta implicitamente superata dalla decisione su altra questione logicamente incompatibile o preliminare. Il vizio di omessa pronuncia riguarda principalmente domande di merito, non ogni questione processuale non espressamente esaminata.

Massime di principio

  • Per dedurre un costo non è sufficiente dimostrare che sia stato contabilizzato e documentato: occorre provare concretamente il collegamento con l'attività d'impresa, la sua utilità economica e, ove necessario, la proporzionalità della spesa.
  • L'onere di dimostrare inerenza, certezza e determinabilità oggettiva dei costi grava normalmente sul contribuente, soprattutto quando si tratta di beni o spese suscettibili di uso personale o estranei all'attività caratteristica.
  • I costi professionali possono essere dedotti nell'esercizio di competenza solo se, in quell'anno, la loro esistenza e il loro importo erano già certi o oggettivamente determinabili; una mera stima o una pro forma non sempre è sufficiente.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione concreta di un contratto. È necessario indicare una specifica violazione di legge, dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale rilevante.
  • Le spese aventi utilità pluriennale non devono necessariamente essere ripartite in più esercizi se la disciplina applicabile consente la loro imputazione immediata e la società ha esercitato legittimamente tale scelta contabile.
  • L'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva e generalizzata sul significato della disciplina, non la semplice complessità della vicenda o l'errore interpretativo del singolo contribuente.
  • Una questione già implicitamente risolta dal giudice mediante la decisione su un'altra questione non determina automaticamente omessa pronuncia, purché il percorso logico della sentenza consenta di comprendere la soluzione adottata.

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