Risposta n. 538 del 9/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSuperbonus - interventi di riduzione del rischio sismico su edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale e opzione per cessione/sconto (art.119 comma 4 e art.121 DL Rilancio)
Il quesito
Applicabilità del Superbonus per interventi antisismici su unità C/2 con cambio d'uso in abitativo; possibilità di fruire del bonus facciate per lavori su muro antico non influenti termicamente; criteri di congruità prezzi per le asseverazioni e modalità di calcolo del 30% per gli S.A.L.; obblighi del visto di conformità; comportamento in presenza di più agevolazioni (sismabonus, Superbonus, bonus facciate).
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene di poter beneficiare del Superbonus 110% anche se l'immobile diventerà residenziale solo a fine lavori (verifica catastale al termine), che la polizza e la congruità possano essere autocertificate con dichiarazione sostitutiva e facendo riferimento ai prezzari del comma 13-bis; propone di calcolare il 30% degli S.A.L. sul massimale di detrazione di 96.000 euro (ossia 28.800 euro per SAL) e ritiene applicabile il bonus facciate anche per interventi non influenti termicamente, con fatturazione separata per agevolazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il Superbonus spetta per gli interventi antisismici se nel provvedimento autorizzativo è indicato il cambio di destinazione d'uso e l'immobile rientra nelle categorie catastali ammesse. Il bonus facciate spetta per interventi su strutture opache, anche non termicamente influenti. Si può cumulare Superbonus e bonus facciate solo se le spese sono distintamente contabilizzate o se gli interventi sulle facciate sono parte integrante e non autonomi rispetto all'intervento agevolabile; le asseverazioni e le attestazioni devono essere redatte secondo gli allegati del DM 58/2017, attestare la polizza assicurativa (massimale non inferiore a 500.000 euro) e la congruità delle spese facendo riferimento ai prezzari regionali/listini ufficiali o, in difetto, ai prezzi di mercato; il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni/attestazioni. Il 30% per ciascun SAL va calcolato sull'ammontare complessivo stimato dell'intervento e non sul limite di 96.000 euro.
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