Sentenza n. 5469/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di giunta n. 103 del 17.11.2022, pubblicata successivamente e mai notificata e/o comunicata al ricorrente nella qualità, avente ad oggetto “approvazione progetto esecutivo e definitivo della messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico in località Cartaromana”, nonché in via presupposta della delibera consiliare n. 61 del 03.09.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico – economica denominato Interventi di Messa in Sicurezza del Costone a Rischio Idrogeologico in località Cartaromana e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente; nonché dell'autorizzazione paesaggistica n. 73 del 17/11/2022 e della delibera n. 61 del 03/09/2020. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) Del Decreto del Responsabile del Servizio n. 6 del Comune di Ischia, n. 16 del 28.3.2024, avente ad oggetto “Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idreogeologico in località Cartaromana – Decreto di occupazione temporanea e determinazione delle relative indennità (artt. 49 e 50 del DPR 327/2001); b) Della nota di avviso ed esecuzione prot. n. 15988 del 29.3.2024 del Comune di Ischia; c) di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato connesso e conseguente, ivi compreso il Verbale del 8.4.2024 del Responsabile del Servizio n. 6 del Comune di Ischia in esecuzione del D.D. n. 16 del 28.3.2024 – Convocazione per la consegna del cancello e delle nuove chiavi; d) Nonché in via presupposta (i) della delibera di giunta n. 103 del 17.11.2022, pubblicata successivamente e mai notificata e/o comunicata al ricorrente avente ad oggetto “approvazione progetto esecutivo e definitivo della messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico in località Cartaromana ” (ii) della delibera consiliare n. 61 del 03.09.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico – economica denominato Interventi di Messa in Sicurezza del Costone a Rischio Idrogeologico in località Cartaromana e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato connesso e conseguente, (iii) dell'autorizzazione paesaggistica n. 73 del 17/11/2022 e della delibera n. 61 del 03/09/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico di Cartaromana e, con motivi aggiunti, decreto di occupazione temporanea della proprietà privata e determinazione delle relative indennità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela ha impugnato la delibera di Giunta n. 103 del 17 novembre 2022, la delibera consiliare n. 61 del 3 settembre 2020 e l’autorizzazione paesaggistica n. 73 del 17 novembre 2022. Ha dedotto: la violazione delle garanzie partecipative dei titolari dei diritti reali coinvolti nel procedimento; il contrasto dell’intervento con l’art. 11 del P.T.P. di Ischia per la zona di protezione integrale; l’illogicità, il travisamento e il difetto d’istruttoria nella scelta delle tecniche di contenimento; la mancata menzione del parere dell’Autorità di bacino Nord Occidentale, asseritamente necessario per l’incidenza sull’assetto idrogeologico; e vizi degli atti di gara relativi all’importo a base d’asta e alla categoria SOA OS12-b. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto comunale n. 16 del 28 marzo 2024 di occupazione temporanea e determinazione delle indennità, deducendo in via derivata i vizi già prospettati e, in via autonoma, che la rimozione di una porzione di roccia di circa 800 mc avrebbe natura sostanzialmente espropriativa e non sarebbe contemplata dal piano particellare, che prevedeva soltanto l’occupazione temporanea per il cantiere; ha inoltre lamentato il difetto di motivazione del decreto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha rigettato la censura sulla partecipazione procedimentale, ritenendo provata una situazione concreta e attuale di pericolo di frana e quindi un’urgenza idonea a giustificare la pretermissione iniziale delle garanzie partecipative; il successivo ritardo dei lavori non escludeva retroattivamente l’urgenza. Ha dichiarato non esaminabili le doglianze di contrasto con il P.T.P., perché il parere paesaggistico e archeologico della Soprintendenza non era stato autonomamente impugnato. Ha respinto le contestazioni tecniche: le relazioni prodotte giustificavano la rimozione del blocco instabile e le modalità progettuali, mentre le censure proponevano una soluzione alternativa senza dimostrare macroscopica illogicità, arbitrarietà o travisamento. Ha ritenuto legittimo l’intervento anche senza il parere dell’Autorità di bacino, in quanto diretto alla messa in sicurezza di un’area classificata a rischio molto elevato e consentito dalle disposizioni del Piano per la tutela delle coste richiamate in sentenza. Ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse le censure sugli atti di gara: la curatela, estranea alla gara e non aspirante all’aggiudicazione o al subentro, non poteva far valere un interesse generale alla legalità della procedura. Quanto al decreto di occupazione, ha escluso che l’intervento fosse sostanzialmente ablatorio: non era prevista l’acquisizione definitiva di beni privati, ma la copertura o rimozione della porzione rocciosa pericolosa; ha inoltre considerato sufficiente la motivazione del decreto, che richiamava la finalità di sicurezza, escludeva acquisizioni definitive e prevedeva il ripristino e l’indennizzo delle aree impegnate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 327/2001
In un tale contesto, dunque, è possibile apprezzare una effettiva situazione di urgenza tale da legittimare la pretermissione, nella fase iniziale, delle garanzie partecipative vantate dal privato.
Nel caso concreto l’effettiva urgenza connessa al pericolo attuale per la pubblica incolumità giustifica la pretermissione iniziale delle garanzie partecipative previste per i titolari dei diritti incisi.
art. 134 c.p.a.
Il sindacato giurisdizionale avente a oggetto le valutazioni degli organi della P.A. espressione di discrezionalità tecnica è ammesso solo ove tali valutazioni siano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell'articolo 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi
Le valutazioni di discrezionalità tecnica sono sindacabili per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; non è consentito sostituire la valutazione del giudice a quella amministrativa al di fuori dei casi tassativi previsti dall’art. 134 c.p.a.
art. 10 NTA del Piano per la tutela delle coste
In tutte e le aree perimetrate a rischio erosione, inondazione e frana sono ammessi: a. gli interventi e le opere per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l’eliminazione del rischio; b. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizza a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona; c. gli interventi urgenti ed indifferibili delle autorità di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi di pericolosità o situazioni di rischio eccezionali.
La disposizione ammette nelle aree perimetrate a rischio gli interventi diretti alla messa in sicurezza e alla riduzione o eliminazione del rischio; il TAR la considera pertinente alla legittimità dell’intervento di messa in sicurezza della falesia.
art. 11, comma 4, NTA del Piano per la tutela delle coste
Nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti esclusivamente: a. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico; b. la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubblica o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all’approvazione dell’Autorità competente dimostri l’assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili (…)
Il TAR richiama la disciplina delle aree R4 e ritiene legittimo l’intervento necessario alla messa in sicurezza dell’area a rischio franoso, anche a prescindere dal parere dell’Autorità di bacino.
artt. 49 e 50 d.P.R. 327/2001
Nel caso sia intervenuta una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, il provvedimento di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa della stessa, con la conseguenza che è sufficiente che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l'unico presupposto, consentendo di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità
Il decreto di occupazione d’urgenza, quale atto attuativo della dichiarazione di pubblica utilità, può motivare l’occupazione richiamando espressamente tale dichiarazione; nel caso concreto il TAR ha inoltre rilevato che il decreto escludeva acquisizioni definitive e prevedeva ripristino e indennizzo.
artt. 29 e 35 c.p.a.
Secondo un principio consolidato, l’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto, e deve tradursi in un’utilità specifica per il ricorrente, non potendo consistere in una mera aspirazione al ripristino della legalità astratta dell’azione amministrativa
L’impugnazione richiede un’utilità specifica, personale, attuale e concreta; il terzo estraneo alla gara, che non può aspirare all’aggiudicazione o al subentro, non ha interesse a contestarne gli atti al solo fine di impedirne l’esecuzione o ripristinare la legalità astratta.
Massime di principio
- Un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità può giustificare la pretermissione iniziale delle garanzie partecipative nel procedimento; il successivo ritardo nell’esecuzione dei lavori, di per sé, non dimostra l’insussistenza originaria dell’urgenza.
- Il sindacato sulle valutazioni amministrative di discrezionalità tecnica è limitato alla verifica di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti e non può risolversi nella sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’amministrazione, salvo i casi previsti dalla legge.
- Il terzo estraneo a una procedura di gara, che non possa conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto, non è legittimato a contestare gli atti di gara sulla base del solo interesse a impedire la realizzazione dell’opera o a ottenere il ripristino astratto della legalità.
- Quando l’occupazione d’urgenza costituisce fase attuativa di una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, la motivazione può limitarsi al richiamo espresso di tale dichiarazione, che fonda l’urgenza della realizzazione delle opere.
- La realizzazione di opere dirette alla messa in sicurezza di un’area a rischio franoso non costituisce, per ciò solo, acquisizione della proprietà privata: rileva che l’intervento non comporti l’acquisizione definitiva dell’immobile e sia finalizzato alla rimozione o al contenimento della situazione di pericolo.
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