Sentenza del 07/09/2016 n. 4542 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Redditi fondiari - Canoni di locazione - Risoluzione del contratto - Necessità data certa - Prova a carico del contribuente - Competenza del Centro Operativo di Pescara - Sussiste - Accertamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'IRPEF sui canoni di locazione, sostenendo che il contratto fosse stato risolto e che, pertanto, i canoni successivi non dovessero essere considerati come redditi fondiari. La questione riguardava anche la prova della data di risoluzione, nonché la competenza del Centro Operativo di Pescara a emettere o gestire l'accertamento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto e l'accertamento è stato ritenuto legittimo. In assenza del pagamento dell'imposta dovuta per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 17 e 18 del d.P.R. 131/1986, il contratto deve considerarsi ancora vigente nei rapporti tra le parti. Spettava inoltre al contribuente dimostrare, con prova avente data certa, l'effettiva e anteriore risoluzione del contratto. È stata riconosciuta anche la competenza del Centro Operativo di Pescara, individuata dal regolamento di amministrazione in conformità alla legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articoli 17 e 18
La mancata corresponsione dell'imposta dovuta per la risoluzione del contratto di locazione impedisce di opporre efficacemente tale risoluzione ai fini fiscali; il contratto resta considerato vigente fino a quando la risoluzione non sia provata e fiscalmente formalizzata.
Principi generali in materia di onere della prova
Il contribuente che intende sottrarsi alla tassazione dei canoni deve provare l'evento costitutivo della propria pretesa, ossia l'effettiva risoluzione del contratto e la relativa data, mediante elementi dotati di data certa.
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
La competenza del Centro Operativo di Pescara può essere validamente stabilita dal regolamento organizzativo dell'Amministrazione, purché tale individuazione sia conforme alla legge.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la semplice dichiarazione delle parti di aver risolto un contratto di locazione non è normalmente sufficiente: occorre dimostrare in modo affidabile la data della risoluzione.
- Il contribuente che contesta la tassazione dei canoni successivi alla presunta cessazione del rapporto sopporta l'onere di provare sia l'avvenuta risoluzione sia la sua decorrenza.
- La registrazione della risoluzione e il pagamento della relativa imposta costituiscono elementi particolarmente rilevanti per rendere opponibile la cessazione del contratto all'Amministrazione finanziaria.
- In assenza di prova certa della risoluzione, il contratto può essere considerato fiscalmente vigente e i canoni possono concorrere alla formazione del reddito imponibile.
- L'eventuale contestazione della competenza dell'ufficio non è sufficiente, se la competenza territoriale o funzionale del Centro Operativo deriva da un regolamento organizzativo adottato in conformità alla legge.
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