Ordinanza n. 2824/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza interlocutoria che riunisce i ricorsi e differisce la trattazione del merito dei ricorsi contro demolizione, sgombero e risoluzione della locazione, nonché sospensione dei lavori, fissandola insieme al ricorso contro il divieto di prosecuzione dell’attività artigianale
Esito
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale che ordinava la demolizione delle opere ritenute abusive, la diffida a sgomberare l’area entro cinque giorni e la comunicazione di rescissione del contratto di locazione. Con un secondo ricorso, la società e due persone fisiche hanno impugnato il decreto del Genio Civile di Agrigento che disponeva la sospensione dei lavori relativi a una tettoia di 35 mq e a un manufatto metallico di 16,50 mq, per asserita violazione dell’art. 93 del d.P.R. 380/2001, nonché gli atti connessi. È stato inoltre proposto un terzo ricorso contro il divieto di prosecuzione dell’attività artigianale di lavorazione del marmo e delle piastrelle. L’ordinanza non esamina i motivi di merito: rileva la connessione oggettiva e soggettiva e il rapporto di pregiudizialità tra i tre giudizi.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi in esame e ha differito la loro trattazione, insieme a quella del terzo ricorso, all’udienza pubblica del 28 gennaio 2027, per consentire una decisione coordinata e rispettare i termini di legge. Ha ritenuto integra la materia del contendere perché il CGARS, con ordinanza cautelare n. 65/2026, aveva sospeso l’efficacia degli atti di accertamento delle irregolarità urbanistiche ed edilizie e delle relative sanzioni. Nessun motivo di ricorso è stato deciso nel merito. Disposto l’oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Ritenuto che la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi ne giustifichi la riunione;
La connessione oggettiva e soggettiva tra ricorsi giustifica la loro riunione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le proprietà e i beni immobili riferiti a qualsiasi titolo a parte ricorrente.
La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare le proprietà e i beni immobili a essa riferibili.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le proprietà e i beni immobili riferiti a qualsiasi titolo a parte ricorrente.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per tutelare i diritti e la dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La connessione oggettiva e soggettiva tra ricorsi ne consente la riunione; quando i giudizi sono inoltre legati da pregiudizialità e riguardano atti della medesima vicenda, il giudice può coordinarne la trattazione e fissarli alla stessa udienza.
- La sospensione cautelare degli atti di accertamento delle irregolarità urbanistiche ed edilizie e delle relative sanzioni non comporta, di per sé, il venir meno della materia del contendere sul merito dei ricorsi.
Come è indicizzato
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