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Provvedimento

Deliberazione n. 519 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato per una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi su Instagram senza consenso. Nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited è stato ordinato di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a evitarne la diretta identificabilità. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Garante ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno.

Ratifica di un provvedimento urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimento urgente per segnalazione di revenge porn su Instagram

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite la piattaforma Instagram senza il consenso della persona interessata.

Origine del procedimento e quadro normativo

La segnalazione è stata presentata dall’interessato lamentando una situazione rientrante nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, norma che consente al Garante di intervenire nei casi di diffusione o minaccia di diffusione di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali. Il provvedimento richiama anche il potere del Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 409 del 14 agosto 2024, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019. L’intervento è stato finalizzato a prevenire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulla piattaforma Instagram.

Le misure disposte sono state:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, ai soli fini probatori;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità di conservazione.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 29 agosto 2024, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 14 agosto 2024. La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene ulteriori statuizioni, né una sanzione amministrativa pecuniaria, trattandosi di un intervento cautelare e preventivo volto a impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La decisione trae origine da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire nei casi di c.d. revenge porn, cioè quando registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

Intervento urgente sulla piattaforma Instagram

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 409 del 14 agosto 2024. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire l’eventuale diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

La determinazione ha inoltre prescritto alla società destinataria di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Non risultano nel testo ulteriori valutazioni di merito, sanzioni pecuniarie o prescrizioni diverse da quelle già impartite in via d’urgenza.

Come è indicizzato

Materierevenge pornsocial networkprovvedimenti urgentipubblica amministrazionemisure di sicurezza

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