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Sentenza

Sentenza n. 401/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione alla sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.11.24, passata in giudicato e ritualmente notificata;

Giustizia amministrativa202500641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, alla sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 novembre 2024, passata in giudicato e ritualmente notificata. Il ricorso era rivolto contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rimasto non costituito. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato e che, pertanto, è cessata la materia del contendere. Ha dichiarato conseguentemente cessata la materia del contendere e ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiararne la cessazione.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la regolazione delle spese processuali, che possono essere poste a carico dell'amministrazione risultata soccombente rispetto alla necessità originaria del ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza, il giudice può condannare l'amministrazione al rimborso del contributo unificato e alla rifusione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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